Art. 3. 1. Dopo l'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e' aggiunto il seguente: "Art. 5- bis (Trattenimento in servizio). - I magistrati titolari di uffici direttivi che cessano dalle funzioni per il compimento del settantesimo anno di eta' sono trattenuti in servizio, con il loro consenso, fino alla immissione in possesso del nuovo titolare e comunque per un periodo non superiore a sei mesi a decorrere dal compimento del settantesimo anno. Il consenso deve essere comunicato al Consiglio superiore della magistratura almeno due mesi prima del compimento del settantesimo anno di eta'.". 2. La mancata manifestazione del consenso di cui all'articolo 5- bis del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, introdotto dal comma 1, priva di efficacia la domanda eventualmente proposta a norma dell'articolo 2, comma 1, ai fini della successiva permanenza in servizio con funzioni diverse.