Art. 3. 
  1. Dopo l'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio  1946,
n. 511, e' aggiunto il seguente: 
  "Art. 5- bis (Trattenimento in servizio). - I  magistrati  titolari
di uffici direttivi che cessano dalle funzioni per il compimento  del
settantesimo anno di eta' sono trattenuti in servizio,  con  il  loro
consenso, fino alla immissione  in  possesso  del  nuovo  titolare  e
comunque per un periodo non superiore a  sei  mesi  a  decorrere  dal
compimento del settantesimo anno. Il consenso deve essere  comunicato
al Consiglio superiore della magistratura almeno due mesi  prima  del
compimento del settantesimo anno di eta'.". 
  2. La mancata manifestazione del consenso di  cui  all'articolo  5-
bis del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511,  introdotto
dal comma 1, priva di efficacia la domanda eventualmente  proposta  a
norma dell'articolo 2, comma 1, ai fini della  successiva  permanenza
in servizio con funzioni diverse.