Art. 4. 1. I magistrati che compiono il settantesimo anno di eta' nei quattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto sono trattenuti in servizio purche' inviino la domanda di cui all'articolo 2, comma 1, entro quindici giorni da tale data e comunque prima del compimento del settantesimo anno di eta'; essi, fino alla conferma o nuova destinazione, continuano a svolgere le funzioni che gia' esercitavano, fermo il disposto dell'articolo 5- bis del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511. La delibera del Consiglio superiore della magistratura e, nei casi di tramutamento, il relativo decreto ministeriale devono intervenire entro il termine di trenta giorni dalla domanda.