Art. 4. 
  1. I magistrati che compiono  il  settantesimo  anno  di  eta'  nei
quattro mesi successivi alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto sono trattenuti in servizio purche' inviino la domanda di cui
all'articolo 2, comma  1,  entro  quindici  giorni  da  tale  data  e
comunque prima del compimento del settantesimo anno  di  eta';  essi,
fino alla conferma o nuova destinazione,  continuano  a  svolgere  le
funzioni che gia' esercitavano, fermo il  disposto  dell'articolo  5-
bis del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511. La delibera
del  Consiglio  superiore  della  magistratura   e,   nei   casi   di
tramutamento, il relativo  decreto  ministeriale  devono  intervenire
entro il termine di trenta giorni dalla domanda.