Art. 5. 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai magistrati che alla data del 2 febbraio 1992 non avevano compiuto il settantesimo anno di eta' e che sono ancora in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, considerandosi il consenso espresso a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 1' febbraio 1992, n. 46, equivalente alla domanda e al consenso previsti rispettivamente dagli articoli 2, comma 1, e 3.