Art. 5. 
  1. Le disposizioni del  presente  decreto  si  applicano  anche  ai
magistrati che alla data del 2 febbraio 1992 non avevano compiuto  il
settantesimo anno di eta' e che sono ancora in servizio alla data  di
entrata in vigore del presente decreto,  considerandosi  il  consenso
espresso a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 1' febbraio  1992,
n.  46,   equivalente   alla   domanda   e   al   consenso   previsti
rispettivamente dagli articoli 2, comma 1, e 3.