Art. 7. 1. Al comma 1 dell'art. 10 del decreto ministeriale n. 63/1991 si aggiunge: "I richiedenti sono tenuti, al proposito, a fornire tempestivamente agli uffici istruttori i documenti necessari all'espletamento dell'istruttoria, ed in particolare l'autocertificazione antimafia di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, nei casi in cui questa e' ammessa. La mancata produzione di detti documenti entro il termine assegnato dall'ufficio istruttore comporta il rigetto della domanda, salvo che l'interessato possa provare la sussistenza di cause di forza maggiore".
Nota all'art. 7: - Il testo modificato dell'art. 10 del D.M. n. 63/1991 e' il seguente: "Art. 10 (Istruttoria delle domande e formazione degli elenchi). - 1. La fase istruttoria delle domande, di competenza delle regioni e della provincia autonoma di Bolzano o degli enti da loro delegati, e' diretta ad accertare la ricevibilita' e la regolarita' formale delle domande di aiuto e dei relativi impegni, nonche' la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi dei richiedenti e delle aziende agricole interessate dalla misura. I richiedenti sono tenuti, al proposito, a fornire tempestivamente agli uffici istruttori i documenti necessari all'espletamento dell'istruttoria, ed in particolare l'autocertificazione antimafia di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, nei casi in cui questa e' ammessa. La mancata produzione di detti documenti entro il termine assegnato dall'ufficio istruttore comporta il rigetto della domanda, salvo che l'interessato possa provare la sussistenza di cause di forza maggiore. 2. Nel caso di esito negativo dell'istruttoria, l'ufficio istruttore deve emettere un tempestivo provvedimento espresso di rigetto della domanda, adeguatamente motivato, con l'indicazione del termine e dell'autorita' alla quale e' possibile ricorrere, ai sensi della legge n. 241/1990. L'eventuale provvedimento di esclusione deve essere notificato all'interessato entro novanta giorni dal termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande. 4. Nel caso di esito positivo dell'istruttoria, l'inserimento del nominativo dell'avente diritto negli elenchi di liquidazione costituisce provvedimento conclusivo del procedimento di concessione dell'aiuto. La formazione di tali elenchi deve aver luogo nei termini stabiliti dalla circolare in vigore, relativa alle modalita' di pagamento. 5. Nella compilazione degli elenchi dei beneficiari dell'aiuto di cui all'art. 6 del presente decreto, gli organi competenti devono rispettare le modalita' indicate nella circolare ministeriale n. 239 del 14 maggio 1990 e successivi provvedimenti; quanto agli elenchi relativi agli aiuti di cui all'art. 7 del presente decreto, dovranno venir rispettate le modalita' indicate dalla circolare ministeriale n. 244 del 20 luglio 1990 e successivi provvedimenti. In ogni caso, copia di tali elenchi viene fatta pervenire, oltre che agli organi pagatori, anche al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.