Art. 7.
  1. Al comma 1 dell'art. 10 del decreto ministeriale n.  63/1991  si
aggiunge:
  "I richiedenti sono tenuti, al proposito, a fornire tempestivamente
agli   uffici   istruttori  i  documenti  necessari  all'espletamento
dell'istruttoria, ed in particolare l'autocertificazione antimafia di
cui alla legge 19 marzo 1990, n.  55,  nei  casi  in  cui  questa  e'
ammessa.  La  mancata  produzione di detti documenti entro il termine
assegnato dall'ufficio istruttore comporta il rigetto della  domanda,
salvo  che  l'interessato  possa  provare  la sussistenza di cause di
forza maggiore".
 
          Nota all'art. 7:
             - Il testo modificato dell'art. 10 del D.M.  n.  63/1991
          e' il seguente:
             "Art.  10  (Istruttoria delle domande e formazione degli
          elenchi). -  1.  La  fase  istruttoria  delle  domande,  di
          competenza  delle  regioni  e  della  provincia autonoma di
          Bolzano o degli  enti  da  loro  delegati,  e'  diretta  ad
          accertare  la  ricevibilita' e la regolarita' formale delle
          domande  di  aiuto  e  dei  relativi  impegni,  nonche'  la
          sussistenza  dei  requisiti  soggettivi  ed  oggettivi  dei
          richiedenti e  delle  aziende  agricole  interessate  dalla
          misura.  I richiedenti sono tenuti, al proposito, a fornire
          tempestivamente  agli   uffici   istruttori   i   documenti
          necessari    all'espletamento   dell'istruttoria,   ed   in
          particolare  l'autocertificazione  antimafia  di  cui  alla
          legge  19  marzo  1990,  n.  55,  nei casi in cui questa e'
          ammessa. La mancata produzione di detti documenti entro  il
          termine   assegnato  dall'ufficio  istruttore  comporta  il
          rigetto  della  domanda,  salvo  che  l'interessato   possa
          provare la sussistenza di cause di forza maggiore.
             2.   Nel   caso   di  esito  negativo  dell'istruttoria,
          l'ufficio   istruttore   deve   emettere   un    tempestivo
          provvedimento    espresso   di   rigetto   della   domanda,
          adeguatamente motivato, con  l'indicazione  del  termine  e
          dell'autorita'  alla quale e' possibile ricorrere, ai sensi
          della  legge  n.  241/1990.  L'eventuale  provvedimento  di
          esclusione  deve  essere  notificato  all'interessato entro
          novanta giorni dal termine  di  scadenza  previsto  per  la
          presentazione delle domande.
             4.   Nel   caso   di  esito  positivo  dell'istruttoria,
          l'inserimento  del  nominativo  dell'avente  diritto  negli
          elenchi    di    liquidazione   costituisce   provvedimento
          conclusivo del procedimento di concessione  dell'aiuto.  La
          formazione  di  tali  elenchi  deve  aver luogo nei termini
          stabiliti  dalla  circolare  in   vigore,   relativa   alle
          modalita' di pagamento.
             5.  Nella  compilazione  degli  elenchi  dei beneficiari
          dell'aiuto di cui all'art.  6  del  presente  decreto,  gli
          organi  competenti  devono rispettare le modalita' indicate
          nella circolare ministeriale n. 239 del 14  maggio  1990  e
          successivi provvedimenti; quanto agli elenchi relativi agli
          aiuti  di  cui  all'art.  7  del presente decreto, dovranno
          venir rispettate  le  modalita'  indicate  dalla  circolare
          ministeriale  n.  244  del  20  luglio  1990  e  successivi
          provvedimenti. In ogni caso, copia di  tali  elenchi  viene
          fatta  pervenire,  oltre che agli organi pagatori, anche al
          Ministero dell'agricoltura e delle foreste.