Art. 4. Adempimenti della commissione e criteri di valutazione 1. La commissione esaminatrice, prima della valutazione della prova scritta, procede alla valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e accademici, nonche' del curriculum formativo e professionale ed assegna il punteggio ai titoli riportati nella scheda di cui al comma 4 dell'art. 2. 2. Per la valutazione dei titoli si rinvia a quanto disposto dall'art. 10 del decreto del Ministro della sanita' del 30 gennaio 1982 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982. 3. Per la valutazione delle pubblicazioni e del curriculum formativo e professionale, la commissione oltre a motivare in quale conto abbia tenuto i singoli elementi documentali emergenti dal cur- riculum e dall'elenco delle pubblicazioni presentato da ciascun candidato, deve evidenziare, in particolare, quali di essi abbiano formato oggetto di un positivo apprezzamento, concorrendo alla formazione del punteggio e quali, al contrario, non siano stati tenuti in alcun conto e per quali ragioni. 4. Le pubblicazioni sono valutate secondo i criteri di cui all'art. 10 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 e concorrono alla valutazione anche quelle svolte in collaborazione con autori che siano componenti della commissione, sempreche' per questa sia possibile enucleare l'apporto del candidato ai fini dell'apprezzamento del suo contributo in modo distinto da quello degli altri autori. Non vengono invece valutati i lavori pubblicati in funzione del conseguimento di titoli accademici gia' valutati di per se' in altre categorie. 5. Ai fini della valutazione della casistica operatoria la commissione esaminatrice deve prestare particolare attenzione ai documenti esibiti dal candidato concernenti il riferimento al registro operatorio da cui risulti il tipo di intervento ed il grado di partecipazione del candidato stesso. Detta documentazione deve essere munita del "visto per conferma" del direttore sanitario.
Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 10 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 e' il seguente: "Art. 10 (Criteri di valutazione). - Nei concorsi per titoli ed esami, la determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli si effettua prima dell'espletamento della prova scritta. La valutazione dei titoli dei singoli concorrenti ha luogo prima dell'inizio della correzione degli elaborati scritti, limitatamente ai candidati che hanno sostenuto la relativa prova. Per la valutazione dei titoli di carriera, la commissione deve attenersi ai seguenti principi: i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili; le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni; nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi, non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale "medici". In caso di servizi contemporanei e' valutato quello piu' favorevole al candidato. La valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalita' della produzione scientifica, alla continuita' ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di piu' autori. La commissione deve, peraltro, dare accurata ponderazione ai seguenti parametri: data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici gia' valutati in altra categoria di punteggi; che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e di casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalita'. Nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attivita' professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli gia' valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, ivi compresi idoneita' e tirocini non valutabili in norme specifiche. In tale categoria rientrano le attivita' di partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche come docente o relatore, nonche' gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Non sono valutabili le idoneita' in concorsi relativi alla medesima posizione funzionale oggetto del concorso o in posizioni funzionali inferiori. Il punteggio globale attribuito dalla commissione deve essere adeguatamente motivato, con relazione dettagliata, con riguardo ai singoli elementi documentali che hanno contribuito a determinarlo. La relazione dettagliata deve essere inserita, integralmente, nel verbale dei lavori della commissione".