Art. 4.
       Adempimenti della commissione e criteri di valutazione
  1. La commissione esaminatrice, prima della valutazione della prova
scritta,  procede  alla  valutazione  delle pubblicazioni, dei titoli
scientifici  e  accademici,  nonche'  del  curriculum   formativo   e
professionale  ed  assegna  il  punteggio  ai  titoli riportati nella
scheda di cui al comma 4 dell'art. 2.
  2. Per la valutazione  dei  titoli  si  rinvia  a  quanto  disposto
dall'art.  10  del  decreto del Ministro della sanita' del 30 gennaio
1982 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982.
  3.  Per  la  valutazione  delle  pubblicazioni  e  del   curriculum
formativo  e  professionale, la commissione oltre a motivare in quale
conto abbia tenuto i singoli elementi documentali emergenti dal  cur-
riculum  e  dall'elenco  delle  pubblicazioni  presentato  da ciascun
candidato, deve evidenziare, in particolare, quali  di  essi  abbiano
formato  oggetto  di  un  positivo  apprezzamento,  concorrendo  alla
formazione del punteggio e  quali,  al  contrario,  non  siano  stati
tenuti in alcun conto e per quali ragioni.
  4. Le pubblicazioni sono valutate secondo i criteri di cui all'art.
10  del  decreto  ministeriale  30  gennaio  1982  e  concorrono alla
valutazione anche quelle svolte  in  collaborazione  con  autori  che
siano   componenti  della  commissione,  sempreche'  per  questa  sia
possibile    enucleare    l'apporto    del    candidato    ai    fini
dell'apprezzamento  del  suo  contributo  in  modo distinto da quello
degli altri autori. Non vengono invece valutati i  lavori  pubblicati
in  funzione  del conseguimento di titoli accademici gia' valutati di
per se' in altre categorie.
  5.  Ai  fini  della  valutazione  della  casistica  operatoria   la
commissione  esaminatrice  deve  prestare  particolare  attenzione ai
documenti  esibiti  dal  candidato  concernenti  il  riferimento   al
registro  operatorio da cui risulti il tipo di intervento ed il grado
di partecipazione del candidato  stesso.  Detta  documentazione  deve
essere munita del "visto per conferma" del direttore sanitario.
 
          Nota all'art. 4:
             -  Il  testo  dell'art.  10  del decreto ministeriale 30
          gennaio 1982
          e' il seguente:
             "Art. 10 (Criteri di valutazione). -  Nei  concorsi  per
          titoli ed esami, la determinazione dei criteri generali per
          la    valutazione    dei    titoli    si   effettua   prima
          dell'espletamento della prova scritta.
             La valutazione dei titoli  dei  singoli  concorrenti  ha
          luogo  prima  dell'inizio  della correzione degli elaborati
          scritti, limitatamente ai candidati che hanno sostenuto  la
          relativa prova.
             Per   la   valutazione   dei   titoli  di  carriera,  la
          commissione deve attenersi ai seguenti principi:
              i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
              le frazioni di anno sono valutate  in  ragione  mensile
          considerando,  come  mese  intero,  periodi continuativi di
          giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
              nel  caso  in  cui  al concorso siano ammessi candidati
          appartenenti  a  profili  professionali  diversi,  non   si
          applicano  le maggiorazioni previste per il tempo pieno per
          il profilo professionale "medici".
             In caso di servizi contemporanei e' valutato quello piu'
          favorevole al candidato.
             La   valutazione   delle   pubblicazioni   deve   essere
          adeguatamente  motivata,  in  relazione  alla  originalita'
          della  produzione  scientifica,  alla  continuita'  ed   ai
          contenuti  dei  singoli  lavori,  al grado di attinenza dei
          lavori stessi con la  posizione  funzionale  da  conferire,
          all'eventuale collaborazione di piu' autori.
             La    commissione    deve,   peraltro,   dare   accurata
          ponderazione ai seguenti parametri:
              data  di  pubblicazione   dei   lavori   in   relazione
          all'eventuale   conseguimento  di  titoli  accademici  gia'
          valutati in altra categoria di punteggi;
              che le pubblicazioni  contengano  mere  esposizioni  di
          dati  e  di  casistiche,  non  adeguatamente  avvalorate ed
          interpretate,   ovvero    abbiano    contenuto    solamente
          compilativo  o  divulgativo,  ovvero  ancora  costituiscano
          monografie di alta originalita'.
             Nel curriculum formativo e professionale, sono  valutate
          le   attivita'   professionali  e  di  studio,  formalmente
          documentate, non riferibili ai titoli gia'  valutati  nelle
          precedenti  categorie,  idonee ad evidenziare ulteriormente
          il  livello  di  qualificazione   professionale   acquisito
          nell'arco  della intera carriera e specifiche rispetto alla
          posizione funzionale da conferire, ivi compresi idoneita' e
          tirocini  non  valutabili  in  norme  specifiche.  In  tale
          categoria   rientrano  le  attivita'  di  partecipazione  a
          congressi,  convegni,  seminari,  anche  come   docente   o
          relatore,  nonche'  gli incarichi di insegnamento conferiti
          da enti pubblici.  Non  sono  valutabili  le  idoneita'  in
          concorsi   relativi   alla  medesima  posizione  funzionale
          oggetto del concorso o in posizioni funzionali inferiori.
             Il punteggio globale attribuito dalla  commissione  deve
          essere  adeguatamente  motivato, con relazione dettagliata,
          con riguardo ai  singoli  elementi  documentali  che  hanno
          contribuito a determinarlo.
             La   relazione   dettagliata   deve   essere   inserita,
          integralmente, nel verbale dei lavori della commissione".