Art. 5.
                            Prove d'esame
  1.  Le  prove  d'esame  consistono in due distinte prove: scritta e
pratica, disciplinate sia per lo svolgimento sia per i punteggi dalle
disposizioni del decreto ministeriale 30 gennaio  1982,  fatto  salvo
quanto disposto dal comma 2.
  2.  La  prova  pratica  per  i  candidati  ai  concorsi  ricompresi
nell'area funzionale chirurgica consiste in  una  prova  di  anatomia
chirurgica  e  tecnica operatoria con illustrazione dei vari metodi e
procedimenti operatori.
  3. Al termine delle prove la commissione redige la  graduatoria  di
merito sulla base dei punteggi attribuiti
ai   titoli   e   alle   prove   d'esame   e   trasmette   gli   atti
all'amministratore straordinario per i provvedimenti di competenza.
  4.  Una  volta  ultimate  le  prove  d'esame  con  la   nomina   ed
accettazione  da  parte  dei  vincitori  dei concorsi interni banditi
secondo la disciplina del presente decreto, la  relativa  graduatoria
non puo' essere piu' utilizzata per la copertura dei posti vacanti.