Art. 2. Formazione degli elenchi 1. Le amministrazioni o i soggetti responsabili, ciascuno per quanto di competenza, trasmettono al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato circolazione e traffico, gli elenchi delle strade o tratti di strade non percorribili, distinti per regioni, con le indicazioni del numero, del nome e dei capisaldi di itinerario, dopo aver accertato le condizioni di percorribilita' di tutte le strade di propria competenza. 2. Le amministrazioni o i soggetti responsabili per ciascuna strada verificano: a) l'idoneita' di tutte le opere d'arte della strada - quali ponti, gallerie, muri di sostegno e simili - a sopportare le sollecitazioni e le vibrazioni derivanti dal transito di un mezzo d'opera nelle condizioni di carico piu' gravose previste dal decreto di cui all'art. 10- bis, comma 2, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come introdotto dall'art. 1 della legge 8 novembre 1991, n. 376, e alla velocita' massima consentita dalle disposizioni di cui al predetto art. 10- bis, comma 6, incrementata del venti per cento per assicurare un adeguato margine di sicurezza; b) l'esistenza di rilevati stradali e l'idoneita' degli stessi a sopportare le sollecitazioni e le vibrazioni di cui alla lettera a); c) l'accertamento della idoneita' deve essere fatto prevedendo sia la possibilita' del transito di piu' mezzi d'opera in ciascun senso di marcia sia la presenza su ciascuna opera d'arte o singola campata del viadotto di altri mezzi d'opera secondo le ipotesi di carico previste dalle norme tecniche per la progettazione, la esecuzione ed il collaudo dei ponti stradali, approvate con il decreto ministeriale 4 maggio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 1991.
Nota all'art. 2: - L'art. 10- bis del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, e' riportato in nota alle premesse.