Art. 2.
                      Formazione degli elenchi
  1.  Le  amministrazioni  o  i  soggetti  responsabili, ciascuno per
quanto di competenza, trasmettono al Ministero dei lavori pubblici  -
Ispettorato  circolazione  e  traffico,  gli  elenchi  delle strade o
tratti di strade non  percorribili,  distinti  per  regioni,  con  le
indicazioni  del numero, del nome e dei capisaldi di itinerario, dopo
aver accertato le condizioni di percorribilita' di tutte le strade di
propria competenza.
  2. Le amministrazioni o i soggetti responsabili per ciascuna strada
verificano:
    a) l'idoneita' di tutte le opere  d'arte  della  strada  -  quali
ponti,  gallerie,  muri  di  sostegno  e  simili  -  a  sopportare le
sollecitazioni e le vibrazioni derivanti dal  transito  di  un  mezzo
d'opera  nelle condizioni di carico piu' gravose previste dal decreto
di cui all'art. 10- bis, comma 2, del testo unico delle  norme  sulla
circolazione  stradale  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come introdotto dall'art. 1  della
legge  8  novembre  1991, n. 376, e alla velocita' massima consentita
dalle disposizioni  di  cui  al  predetto  art.  10-  bis,  comma  6,
incrementata  del  venti per cento per assicurare un adeguato margine
di sicurezza;
    b) l'esistenza di rilevati stradali e l'idoneita' degli stessi  a
sopportare le sollecitazioni e le vibrazioni di cui alla lettera a);
    c)  l'accertamento  della  idoneita' deve essere fatto prevedendo
sia la possibilita' del transito di piu'  mezzi  d'opera  in  ciascun
senso  di  marcia  sia la presenza su ciascuna opera d'arte o singola
campata del viadotto di altri mezzi d'opera  secondo  le  ipotesi  di
carico  previste  dalle  norme  tecniche  per  la  progettazione,  la
esecuzione ed il  collaudo  dei  ponti  stradali,  approvate  con  il
decreto   ministeriale  4  maggio  1990,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 1991.
 
          Nota all'art. 2:
            - L'art. 10-  bis  del  testo  unico  delle  norme  sulla
          circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, e'
          riportato in nota alle premesse.