Art. 3.
                       Strade non percorribili
  1.  Negli  elenchi  delle strade non percorribili dai mezzi d'opera
sono inclusi:
    a) le strade, o loro tratti, che per motivi  di  sicurezza  o  di
tutela del patrimonio stradale siano motivatamente ritenuti dall'ente
gestore non idonei al transito di mezzi d'opera;
    b)   i   tratti  di  strada  realizzati  in  zone  geologicamente
classificate a rischio franoso e nelle quali  non  siano  stati  gia'
eseguiti risolutivi interventi di consolidamento per l'intero tratto;
    c)  i  tratti  di  strada  le  cui  opere  d'arte  non sono state
realizzate con strutture di cemento armato o  di  acciaio  e  per  le
quali non vi sono progetti e collaudi che ne attestino l'idoneita';
    d)  i tratti di strada lungo i quali sono in corso interventi che
possano alterare le capacita' portanti delle  opere  d'arte  o  della
sovrastruttura stradale.