Art. 4. Verifica della percorribilita' 1. Per l'esecuzione delle verifiche le amministrazioni o soggetti responsabili si avvalgono degli uffici tecnici propri e degli enti proprietari delle strade, a mezzo di proprio personale o di tecnici liberi professionisti, con specifica competenza, secondo le vigenti disposizioni di legge ed iscritti negli albi degli ordini professionali. 2. Per le opere d'arte eventualmente sottoposte a collaudo statico si tiene conto delle risultanze dello stesso, qualora permangano le originarie condizioni progettuali delle strutture.