Art. 4.
                   Verifica della percorribilita'
  1.  Per  l'esecuzione delle verifiche le amministrazioni o soggetti
responsabili si avvalgono degli uffici tecnici propri  e  degli  enti
proprietari  delle  strade, a mezzo di proprio personale o di tecnici
liberi professionisti, con specifica competenza, secondo  le  vigenti
disposizioni   di   legge   ed   iscritti  negli  albi  degli  ordini
professionali.
  2. Per le opere d'arte eventualmente sottoposte a collaudo  statico
si  tiene  conto delle risultanze dello stesso, qualora permangano le
originarie condizioni progettuali delle strutture.