Art. 6.
            Situazioni temporanee di non percorribilita'
  1.    Gli   enti   proprietari   delle   strade   comunicano   alle
amministrazioni  o  soggetti  responsabili   e   questi   ultimi   ai
compartimenti  dell'ANAS  competenti  per  territorio lo stato di non
transitabilita' di una strada, non inclusa negli elenchi,  dipendente
da  provvedimenti  restrittivi  contingibili  ed  urgenti  o da fatti
temporanei - quali lavori di manutenzione, frane, portate  dei  corsi
d'acqua,  subsidenza,  fattori climatici o meteorologici - e da altre
situazioni  qualora  tali  atti  o  fatti  possano   incidere   sulle
condizioni  di  sicurezza  dei  mezzi  d'opera  e degli altri veicoli
destinati a circolare sulla stessa strada.
  2. La non transitabilita' delle strade  di  cui  al  comma  1  deve
essere  immediatamente  segnalata a cura dell'ente responsabile della
strada o del concessionario  autostradale  con  adeguata  segnaletica
disposta in tutti i punti di accesso della strada stessa.