Art. 6. Situazioni temporanee di non percorribilita' 1. Gli enti proprietari delle strade comunicano alle amministrazioni o soggetti responsabili e questi ultimi ai compartimenti dell'ANAS competenti per territorio lo stato di non transitabilita' di una strada, non inclusa negli elenchi, dipendente da provvedimenti restrittivi contingibili ed urgenti o da fatti temporanei - quali lavori di manutenzione, frane, portate dei corsi d'acqua, subsidenza, fattori climatici o meteorologici - e da altre situazioni qualora tali atti o fatti possano incidere sulle condizioni di sicurezza dei mezzi d'opera e degli altri veicoli destinati a circolare sulla stessa strada. 2. La non transitabilita' delle strade di cui al comma 1 deve essere immediatamente segnalata a cura dell'ente responsabile della strada o del concessionario autostradale con adeguata segnaletica disposta in tutti i punti di accesso della strada stessa.