Art. 7.
                     Trasmissioni degli elenchi
  1.  Dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente
regolamento le amministrazioni o soggetti responsabili, ciascuno  per
quanto  di  competenza,  trasmettono  entro  il  31 marzo gli elenchi
aggiornati,  nel  rispetto  degli  stessi  criteri  stabiliti   negli
articoli precedenti.
  2.   Gli   elenchi   annuali   entrano  in  vigore  dalla  data  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  3. Fino  alla  pubblicazione  degli  elenchi  annuali,  l'eventuale
aggiornamento  degli  elenchi  e'  effettuato  mediante pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale di elenchi suppletivi di aggiornamento.
  4. In sede di prima formazione degli elenchi, al fine di  garantire
la  sicurezza  della circolazione e la tutela del patrimonio statale,
nonche' per assicurare la corretta esecuzione degli obblighi disposti
dal citato art. 10- bis, comma 4, le  amministrazioni  o  i  soggetti
responsabili  trasmettono gli elenchi nei termini stabiliti dall'art.
2, comma 5, della legge 8 novembre 1991, n.  376,  e  comunque  entro
venti  giorni  dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana.  Decorso  inutilmente
detto   termine,   il   Ministro   dei   lavori  pubblici  invita  le
amministrazioni o i soggetti responsabili a trasmettere  gli  elenchi
in  conformita'  alle norme del presente decreto, con assegnazione di
un termine non superiore a trenta giorni e con l'avvertimento che  in
caso  di  mancata  trasmissione  nel  termine stesso provvedera', ove
possibile, direttamente il Ministro dei lavori pubblici.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 23 aprile 1992
                                                Il Ministro: PRANDINI
  Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
 Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1992
 Registro n. 7 Lavori pubblici, foglio n. 227
 
          Nota all'art. 7:
            - L'art. 2, comma 5, della legge n. 376/1991 (Norme sulla
          circolazione  dei  veicoli  "mezzi  d'opera"  e assimilati)
          cosi' recita:  "Gli elenchi di cui  al  comma  4  dell'art.
          10-bis  del  citato  testo  unico approvato con decreto del
          Presidente della Repubblica n. 393 del 1959, sono trasmessi
          al  Ministro  dei  lavori  pubblici,  in  sede   di   prima
          applicazione  della  presente  legge, entro sessanta giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente legge".