Art. 7. Trasmissioni degli elenchi 1. Dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento le amministrazioni o soggetti responsabili, ciascuno per quanto di competenza, trasmettono entro il 31 marzo gli elenchi aggiornati, nel rispetto degli stessi criteri stabiliti negli articoli precedenti. 2. Gli elenchi annuali entrano in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 3. Fino alla pubblicazione degli elenchi annuali, l'eventuale aggiornamento degli elenchi e' effettuato mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di elenchi suppletivi di aggiornamento. 4. In sede di prima formazione degli elenchi, al fine di garantire la sicurezza della circolazione e la tutela del patrimonio statale, nonche' per assicurare la corretta esecuzione degli obblighi disposti dal citato art. 10- bis, comma 4, le amministrazioni o i soggetti responsabili trasmettono gli elenchi nei termini stabiliti dall'art. 2, comma 5, della legge 8 novembre 1991, n. 376, e comunque entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Decorso inutilmente detto termine, il Ministro dei lavori pubblici invita le amministrazioni o i soggetti responsabili a trasmettere gli elenchi in conformita' alle norme del presente decreto, con assegnazione di un termine non superiore a trenta giorni e con l'avvertimento che in caso di mancata trasmissione nel termine stesso provvedera', ove possibile, direttamente il Ministro dei lavori pubblici. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 23 aprile 1992 Il Ministro: PRANDINI Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1992 Registro n. 7 Lavori pubblici, foglio n. 227
Nota all'art. 7: - L'art. 2, comma 5, della legge n. 376/1991 (Norme sulla circolazione dei veicoli "mezzi d'opera" e assimilati) cosi' recita: "Gli elenchi di cui al comma 4 dell'art. 10-bis del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959, sono trasmessi al Ministro dei lavori pubblici, in sede di prima applicazione della presente legge, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".