Art. 3. 1. Il comma 1 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e' sostituito dal seguente: " 1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, verranno indicate le norme generali di sicurezza cui devono, sulla base della disciplina vigente, attenersi tutti i fabbricanti le cui attivita' industriali rientrano nel campo di applicazione del presente decreto, nonche' i criteri di accettabilita' dei rischi dalle attivita' industriali, le modalita' con le quali il fabbricante deve procedere all'individuazione dei rischi di incidente rilevanti, all'adozione delle appropriate misure di sicurezza, all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ.". 2. Le prime due righe del comma 3 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono sostituite dalle seguenti: " 3. I Ministri dell'ambiente, della sanita', dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con le amministrazioni eventualmente interessate, di concerto:".