Art. 3. 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 12 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e' sostituito dal seguente: 
  " 1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto
con  i  Ministri  della  sanita',  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  dell'interno  e   per   il   coordinamento   della
protezione civile, verranno indicate le norme generali  di  sicurezza
cui devono, sulla base della disciplina vigente,  attenersi  tutti  i
fabbricanti le cui  attivita'  industriali  rientrano  nel  campo  di
applicazione   del   presente   decreto,   nonche'   i   criteri   di
accettabilita' dei rischi dalle attivita' industriali,  le  modalita'
con le quali il fabbricante  deve  procedere  all'individuazione  dei
rischi di incidente rilevanti, all'adozione delle appropriate  misure
di     sicurezza,     all'informazione,      all'addestramento      e
all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ.". 
  2. Le prime due righe del comma 3 dell'articolo 12 del decreto  del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175,  sono  sostituite
dalle seguenti: 
  " 3. I Ministri dell'ambiente, della sanita', dell'interno e per il
coordinamento   della   protezione   civile,    d'intesa    con    le
amministrazioni eventualmente interessate, di concerto:".