Art. 6. 1. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e' sostituito dal seguente: "Art. 18 (Istruttoria). - 1. L'istruttoria sulle attivita' industriali, di cui all'articolo 4, e' svolta presso i Ministeri dell'ambiente e della sanita' sulla base di intese programmatiche, con l'ausilio degli organi tecnici di cui all'articolo 14 e degli organi consultivi di cui all'articolo 15. 2. Negli stabilimenti ove siano ubicati impianti o depositi sottoposti ad obblighi sia di notifica sia di dichiarazione, si pro- cede ad un'unica istruttoria previa comunicazione al fabbricante ed alla regione. 3. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', designa con l'assenso dell'amministrazione di appartenenza tra i funzionari del ruolo tecnico della qualifica direttiva o dirigenziale dei Ministeri, dell'Istituto superiore di sanita', dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Consiglio nazionale delle ricerche, delle regioni, dei servizi territoriali e multizonali delle unita' sanitarie locali, con competenze in materia di sicurezza delle installazioni industriali il responsabile di ciascuna istruttoria e ne da' immediata comunicazione al fabbricante. 4. Al responsabile dell'istruttoria ed agli organi tecnici di cui all'articolo 14, e' trasmesso dai Ministeri dell'ambiente o della sanita' il rapporto di sicurezza, eventualmente corredato dalla perizia giurata prevista dall'articolo 9, comma 2, previo esame della conformita' e della completezza dei contenuti stabiliti dai decreti di cui all'articolo 12, comma 1. 5. Il responsabile dell'istruttoria adotta ogni misura per il sollecito svolgimento dell'istruttoria. 6. Le richieste di informazioni complementari da parte degli organi tecnici devono essere trasmesse al fabbricante, in linea di massima, entro quarantacinque giorni dall'avvio formale della procedura istruttoria. 7. L'istruttore concorda con il fabbricante i tempi di risposta alle informazioni complementari di cui al comma 6 che, in linea di massima, non devono superare i quarantacinque giorni. 8. Entro centoventi giorni dalla designazione, il responsabile dell'istruttoria acquisisce le valutazioni degli organi tecnici attraverso una conferenza di servizio alla quale partecipano anche i rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle regioni, dei comuni interessati, nonche' l'ispettore regionale o interregionale dei vigili del fuoco e il comandante provinciale competenti per territorio; ne raccoglie le valutazioni a verbale e compila una relazione conclusiva allegando tutte le valutazioni ed i pareri emessi durante l'istruttoria. 9. Nel caso in cui le amministrazioni e gli enti convocati non abbiano partecipato alla conferenza di servizio o abbiano omesso di esprimere le proprie valutazioni o pareri, ovvero vi abbiano partecipato tramite rappresentanti non debitamente autorizzati, l'istruttore indice entro i successivi trenta giorni una seconda conferenza per l'acquisizione delle valutazioni e dei pareri non espressi. Alla conclusione della stessa, l'istruttore provvede alla compilazione della relazione, prevista dal comma 8, segnalando la mancata partecipazione delle amministrazioni interessate ovvero la mancata acquisizione dei pareri e delle valutazioni degli organi competenti. 10. La relazione conclusiva, le valutazioni ed i pareri devono essere trasmessi agli organi consultivi di cui all'articolo 15, ai Ministeri dell'ambiente e della sanita'. 11. Gli organi consultivi di cui all'articolo 15 si pronunciano a loro volta entro trenta giorni dalla data di ricevimento degli atti. 12. I Ministeri dell'ambiente e della sanita' forniscono il supporto organizzativo, tecnico e ausiliario ai responsabili dell'istruttoria.".