Art. 6. 
 
  1. L'articolo 18 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  17
maggio 1988, n. 175, e' sostituito dal seguente: 
  "Art.  18  (Istruttoria).  -  1.  L'istruttoria   sulle   attivita'
industriali, di cui all'articolo 4,  e'  svolta  presso  i  Ministeri
dell'ambiente e della sanita' sulla base  di  intese  programmatiche,
con l'ausilio degli organi tecnici di cui  all'articolo  14  e  degli
organi consultivi di cui all'articolo 15. 
   2. Negli  stabilimenti  ove  siano  ubicati  impianti  o  depositi
sottoposti ad obblighi sia di notifica sia di dichiarazione, si  pro-
cede ad un'unica istruttoria previa comunicazione al  fabbricante  ed
alla regione. 
   3. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con  il  Ministro  della
sanita', designa con l'assenso dell'amministrazione  di  appartenenza
tra i funzionari  del  ruolo  tecnico  della  qualifica  direttiva  o
dirigenziale  dei  Ministeri,  dell'Istituto  superiore  di  sanita',
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro,
del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  del  Consiglio  nazionale
delle ricerche, delle regioni, dei servizi territoriali e multizonali
delle unita' sanitarie locali, con competenze in materia di sicurezza
delle  installazioni  industriali   il   responsabile   di   ciascuna
istruttoria e ne da' immediata comunicazione al fabbricante. 
   4. Al responsabile dell'istruttoria ed agli organi tecnici di  cui
all'articolo 14, e' trasmesso dai  Ministeri  dell'ambiente  o  della
sanita' il  rapporto  di  sicurezza,  eventualmente  corredato  dalla
perizia giurata prevista dall'articolo 9, comma 2, previo esame della
conformita' e della completezza dei contenuti stabiliti  dai  decreti
di cui all'articolo 12, comma 1. 
   5. Il responsabile dell'istruttoria  adotta  ogni  misura  per  il
sollecito svolgimento dell'istruttoria. 
   6. Le richieste  di  informazioni  complementari  da  parte  degli
organi tecnici devono essere trasmesse al fabbricante,  in  linea  di
massima,  entro  quarantacinque  giorni  dall'avvio   formale   della
procedura istruttoria. 
   7. L'istruttore concorda con il fabbricante i  tempi  di  risposta
alle informazioni complementari di cui al comma 6 che,  in  linea  di
massima, non devono superare i quarantacinque giorni. 
   8. Entro centoventi giorni  dalla  designazione,  il  responsabile
dell'istruttoria  acquisisce  le  valutazioni  degli  organi  tecnici
attraverso una conferenza di servizio alla quale partecipano anche  i
rappresentanti  del  Ministero  dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato, delle  regioni,  dei  comuni  interessati,  nonche'
l'ispettore regionale o interregionale dei  vigili  del  fuoco  e  il
comandante provinciale competenti per  territorio;  ne  raccoglie  le
valutazioni a verbale e compila una  relazione  conclusiva  allegando
tutte le valutazioni ed i pareri emessi durante l'istruttoria. 
   9. Nel caso in cui le amministrazioni e  gli  enti  convocati  non
abbiano partecipato alla conferenza di servizio o abbiano  omesso  di
esprimere  le  proprie  valutazioni  o  pareri,  ovvero  vi   abbiano
partecipato  tramite  rappresentanti  non  debitamente   autorizzati,
l'istruttore indice entro i  successivi  trenta  giorni  una  seconda
conferenza per l'acquisizione delle  valutazioni  e  dei  pareri  non
espressi. Alla conclusione della stessa, l'istruttore  provvede  alla
compilazione della relazione, prevista dal  comma  8,  segnalando  la
mancata partecipazione delle amministrazioni  interessate  ovvero  la
mancata acquisizione dei pareri  e  delle  valutazioni  degli  organi
competenti. 
   10. La relazione conclusiva, le valutazioni  ed  i  pareri  devono
essere trasmessi agli organi consultivi di cui  all'articolo  15,  ai
Ministeri dell'ambiente e della sanita'. 
   11. Gli organi consultivi di cui all'articolo 15 si pronunciano  a
loro volta entro trenta giorni dalla data di ricevimento degli atti. 
   12. I  Ministeri  dell'ambiente  e  della  sanita'  forniscono  il
supporto  organizzativo,  tecnico  e   ausiliario   ai   responsabili
dell'istruttoria.".