Art. 3. 1. Sono autorizzate, sugli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1991, le maggiori spese, pari a lire 362.660 milioni sostenute, anche dopo il 31 marzo 1991, in applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 23 agosto 1990, n. 247, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1990, n. 298, e degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 88. Il trattamento previsto da detti provvedimenti legislativi deve intendersi applicabile a tutto il personale comunque inviato per le operazioni di missioni militari italiane nelle regioni coinvolte nella crisi del Golfo Persico. 2. Per far fronte alle ulteriori esigenze del Ministero della difesa intervenute nell'anno 1990 ed alle attivita' gia' svolte in tale anno in connessione alla particolare situazione determinatasi a seguito della crisi nell'area del Golfo Persico, e' autorizzata altresi' la spesa di lire 30.900 milioni da erogare con decreto del Ministro della difesa. All'onere relativo si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1832, per lire 4.930 milioni, 1874, per lire 4.500 milioni, 1878, per lire 4.500 milioni, 2002, per lire 1.000 milioni, e 4011, per lire 15.970 milioni, dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1992.