Art. 3. 
  1. Sono autorizzate, sugli  stanziamenti  iscritti  nei  pertinenti
capitoli dello stato di previsione del  Ministero  della  difesa  per
l'anno finanziario 1991, le  maggiori  spese,  pari  a  lire  362.660
milioni sostenute, anche dopo  il  31  marzo  1991,  in  applicazione
dell'articolo 3 del decreto-legge 23 agosto 1990, n. 247, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19  ottobre  1990,  n.  298,  e  degli
articoli 1 e 2 del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 17,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 88.  Il  trattamento
previsto  da  detti   provvedimenti   legislativi   deve   intendersi
applicabile a tutto il personale comunque inviato per  le  operazioni
di missioni militari italiane nelle regioni coinvolte nella crisi del
Golfo Persico. 
  2. Per far fronte  alle  ulteriori  esigenze  del  Ministero  della
difesa intervenute nell'anno 1990 ed alle attivita'  gia'  svolte  in
tale anno in connessione alla particolare situazione determinatasi  a
seguito della crisi  nell'area  del  Golfo  Persico,  e'  autorizzata
altresi' la spesa di lire 30.900 milioni da erogare con  decreto  del
Ministro  della  difesa.  All'onere  relativo  si  provvede  mediante
riduzione degli stanziamenti iscritti  ai  capitoli  1832,  per  lire
4.930 milioni, 1874, per lire 4.500 milioni,  1878,  per  lire  4.500
milioni, 2002, per lire  1.000  milioni,  e  4011,  per  lire  15.970
milioni, dello stato di previsione del  Ministero  della  difesa  per
l'anno finanziario 1992.