Art. 4. 1. E' autorizzato un programma di interventi per l'ammodernamento delle Forze armate, con priorita' per l'immediata acquisizione di quattro unita' navali classe Lupo, incluso relativo supporto logistico, munizionamento ed elicotteri. 2. Per le finalita' di cui al presente articolo l'Amministrazione della difesa puo' assumere impegni pluriennali, con effetto dal 1993, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui o di altre operazioni finanziarie contratte dai fornitori; a tal fine, sono autorizzati limiti d'impegno quindicennali di lire 150.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 150 miliardi per l'anno 1993 e a lire 300 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento predisposto per "Interventi per l'ammodernamento delle Forze armate (limiti d'impegno)" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992. 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.