Art. 4. 
  1. E' autorizzato un programma di interventi  per  l'ammodernamento
delle Forze armate, con priorita'  per  l'immediata  acquisizione  di
quattro  unita'  navali  classe  Lupo,  incluso   relativo   supporto
logistico, munizionamento ed elicotteri. 
  2. Per le finalita' di cui al presente  articolo  l'Amministrazione
della difesa puo' assumere impegni pluriennali, con effetto dal 1993,
corrispondenti alle  rate  di  ammortamento  dei  mutui  o  di  altre
operazioni finanziarie contratte dai  fornitori;  a  tal  fine,  sono
autorizzati limiti d'impegno quindicennali di  lire  150.000  milioni
per ciascuno degli anni 1993 e 1994. 
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,  pari
a lire 150 miliardi per l'anno 1993 e a lire 300 miliardi per  l'anno
1994, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per  i  medesimi
anni   dell'accantonamento   predisposto    per    "Interventi    per
l'ammodernamento delle Forze armate (limiti d'impegno)" iscritto,  ai
fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001  dello  stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992. 
  4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le variazioni di bilancio occorrenti  per  l'attuazione  del
presente decreto.