Art. 2. 
Comitato interministeriale di coordinamento  per  l'esecuzione  degli
                          accordi di Osimo 
 
  1. Il Ministero degli affari esteri  e'  autorizzato  a  provvedere
agli studi di cui all'articolo 6 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 100, e alle attivita'  di  ricerca  e  di
promozione scientifica e culturale connesse,  sino  alla  concorrenza
della somma di lire 1.500 milioni per l'anno 1992. 
  2. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento  per
l'esecuzione degli accordi di Osimo e della relativa  segreteria,  di
cui all'articolo 7 della legge 14 marzo 1977, n. 73,  gia'  prorogate
fino al 31 dicembre 1991 con l'articolo  14  della  legge  20  maggio
1991, n. 158, possono essere svolte fino al 31 dicembre  1992,  ferme
restando le disposizioni di cui all'articolo 3, commi terzo e quarto,
della legge 22 dicembre 1982, n. 960. Per consentire il funzionamento
del Comitato e' autorizzata la spesa di lire 100 milioni  per  l'anno
1992. 
  3. All'onere derivante  dall'applicazione  del  presente  articolo,
pari a lire 1.600 milioni  per  l'anno  1992,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno
medesimo all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica
ed esecuzione di accordi internazionali".