Art. 2. Comitato interministeriale di coordinamento per l'esecuzione degli accordi di Osimo 1. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato a provvedere agli studi di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 100, e alle attivita' di ricerca e di promozione scientifica e culturale connesse, sino alla concorrenza della somma di lire 1.500 milioni per l'anno 1992. 2. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento per l'esecuzione degli accordi di Osimo e della relativa segreteria, di cui all'articolo 7 della legge 14 marzo 1977, n. 73, gia' prorogate fino al 31 dicembre 1991 con l'articolo 14 della legge 20 maggio 1991, n. 158, possono essere svolte fino al 31 dicembre 1992, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, commi terzo e quarto, della legge 22 dicembre 1982, n. 960. Per consentire il funzionamento del Comitato e' autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1992. 3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 1.600 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali".