Art. 3. 
      Elezioni del Consiglio generale degli italiani all'estero 
 
  1. E' autorizzata la spesa di lire 850 milioni per il finanziamento
delle elezioni  del  Consiglio  generale  degli  italiani  all'estero
(CGIE), di cui all'articolo 3 della legge 6 novembre 1989, n. 368. 
  2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, per
l'anno 1992, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione  del
Ministero del  tesoro  per  l'anno  medesimo,  all'uopo  parzialmente
utilizzando  l'accantonamento  "Interventi  vari  di  competenza  del
Ministero degli affari esteri".