Art. 4. 
                          Programma Eureka 
 
  1.  La  partecipazione  italiana   alle   attivita'   organizzative
riguardanti il programma Eureka e' autorizzata secondo  le  modalita'
previste dal "Memorandum d'intesa tra i  Membri  di  Eureka"  del  30
giugno 1986. 
  2.  Al  maggior  onere  derivante  dall'applicazione  del  presente
articolo, valutato in lire 400 milioni per l'anno  1992  e  lire  200
milioni annui a partire dal 1993, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione  del  Ministero
del  tesoro  per  l'anno  1992,  all'uopo  parzialmente   utilizzando
l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali". 
  3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le variazioni di bilancio occorrenti  per  l'attuazione  del
presente decreto.