Art. 4. Programma Eureka 1. La partecipazione italiana alle attivita' organizzative riguardanti il programma Eureka e' autorizzata secondo le modalita' previste dal "Memorandum d'intesa tra i Membri di Eureka" del 30 giugno 1986. 2. Al maggior onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 400 milioni per l'anno 1992 e lire 200 milioni annui a partire dal 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali". 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.