Art. 5. 
             Disposizioni sull'Agenzia spaziale italiana 
 
  1. L'Agenzia spaziale italiana (ASI) succede al Consiglio nazionale
delle ricerche (CNR) nei  rapporti  relativi  alle  attivita'  svolte
dall'European space agency (ESA)  e  in  particolare  negli  obblighi
derivanti al Governo italiano dalla legge 26 luglio 1978, n. 574,  di
ratifica ed esecuzione dell'accordo,  e  relativi  allegati,  fra  la
Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di  ricerche  spaziali
(ESRO), riguardante l'Istituto europeo di ricerche spaziali  (ESRIN),
firmato a Roma il 23 giugno 1970. 
  2. Il CNR adottera' i  provvedimenti  ed  espletera'  le  attivita'
necessarie per il  trasferimento  all'ASI  delle  aree  delimitate  e
individuate dalla planimetria di cui all'allegato I  della  legge  26
luglio 1978, n. 574, che saranno  concesse  all'ESRIN  in  base  alle
modalita' gia' previste dalla nota al detto accordo fra la Repubblica
italiana e la ESRO. 
  3. L'ASI ha facolta', previa specifica autorizzazione da concedersi
con decreto dei Ministri dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica, del tesoro  e  del  bilancio  e  della  programmazione
economica ed entro il limite ivi stabilito, di ricorrere  al  mercato
finanziario per le esigenze della sua gestione,  quali  derivano  dal
corrente  piano  pluriennale  approvato  dal  CIPE.   Le   quote   di
ammortamento o comunque di rimborso gravano  sul  contributo  statale
annuale. 
  4.  Per  far  fronte  agli  oneri  internazionali  derivanti  dalla
partecipazione italiana al  progetto  Scirocco,  il  Centro  italiano
ricerche aerospaziali (CIRA  S.p.a.)  ha  facolta'  di  ricorrere  al
mercato finanziario secondo le modalita' ed entro il limite  indicato
nel comma 3. 
  5. Gli organismi cui compete la  realizzazione  dei  laboratori  di
luce di sincrotrone di Trieste e di Grenoble possono far  ricorso  al
mercato finanziario, entro il limite del concorso  statale  alle  due
iniziative, indicato nella delibera del CIPE in data 30 maggio  1991.
L'autorizzazione e'  concessa,  previa  valutazione  delle  effettive
esigenze, con decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri  del  tesoro  e
del bilancio e della programmazione economica.