Art. 2. 
                               Oggetto 
  1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi degli articoli 19 e
20 della legge, i casi in cui  l'esercizio  di  un'attivita'  privata
puo'  essere  intrapreso  sulla  base  della   denuncia   di   inizio
dell'attivita' stessa, da parte dell'interessato, all'amministrazione
competente e quelli in cui la domanda di un atto di consenso, cui sia
subordinato lo svolgimento  di  un'attivita'  privata,  si  considera
accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento
di diniego entro il termine fissato per categorie di atti. 
  2. Le attivita' di cui al comma 1, con  l'indicazione  della  fonte
normativa e  dell'amministrazione  competente,  sono  elencate  nelle
allegate tabelle A, B e C, che  costituiscono  parte  integrante  del
presente regolamento. 
  3. Sono elencate nella tabella A le attivita' alle quali puo' darsi
inizio immediatamente dopo  la  presentazione  della  denuncia.  Sono
elencate nella tabella B le attivita' cui puo' darsi inizio una volta
decorso il termine indicato dalla medesima tabella per  ciascun  tipo
di attivita'. Sono elencate nella  tabella  C  le  attivita'  al  cui
svolgimento si applica il silenzio-assenso  ai  sensi  dell'art.  20,
comma 1, della legge. 
 
          Nota all'art. 2:
             - Per il testo degli articoli 19 e  20  della  legge  n.
          241/1990 si veda in nota al titolo.