Art. 3. 
                       Domanda del richiedente 
  1. I termini di cui agli articoli 19, comma 2, e 20, comma 1, della
legge decorrono dalla data di  ricevimento  della  denuncia  o  della
domanda del privato. 
  2. La denuncia e la domanda devono identificare le generalita'  del
richiedente  e  le  caratteristiche  specifiche   dell'attivita'   da
svolgere; inoltre, alla denuncia o alla domanda deve essere  allegata
una dichiarazione del richiedente  che  indichi  la  sussistenza  dei
presupposti,  ivi  compreso  il  versamento  di  eventuali  tasse   e
contributi, e dei requisiti prescritti dalla legge per lo svolgimento
di quell'attivita'. Quando la legge  richieda  particolari  requisiti
soggettivi, la denuncia e la domanda devono contenere  anche  i  dati
necessari per verificare il possesso o  conseguimento  dei  requisiti
stessi. 
  3. Qualora la denuncia o la domanda del privato non siano  regolari
o complete, l'amministrazione ne  da'  comunicazione  al  richiedente
entro  dieci  giorni,  indicando  le  cause  di  irregolarita'  o  di
incompletezza. In questi casi, il termine di cui al comma  1  decorre
dal ricevimento della denuncia o della domanda regolari. 
  4.  Nel  caso  in   cui   l'amministrazione   non   provveda   alla
comunicazione di cui al comma 3, il termine del procedimento  decorre
comunque dal ricevimento della denuncia o della domanda. 
  5. All'atto della presentazione  della  denuncia  o  della  domanda
sara' rilasciata al soggetto  interessato  una  ricevuta  recante  le
indicazioni di cui all'art. 8, comma 2, della legge. 
  6.  Per  la  denuncia  o  la  domanda  inviate  a  mezzo  di  plico
raccomandato con avviso di ricevimento,  la  ricevuta  e'  costituita
dall'avviso  stesso  debitamente  firmato.  Entro  tre   giorni   dal
ricevimento  della  denuncia  o  della   domanda,   l'amministrazione
comunica all'interessato le indicazioni di cui all'art. 8,  comma  2,
della legge. 
 
          Note all'art. 3:
             - Per il testo degli articoli 19 e  20  della  legge  n.
          241/1990 si veda in nota al titolo.
             - Si trascrive il testo dell'art. 8 della medesima legge
          n.  241/1990:
             "Art.  8. - 1. L'amministrazione provvede a dare notizia
          dell'avvio   del   procedimento   mediante    comunicazione
          personale.
             2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
               a) l'amministrazione competente;
               b) l'oggetto del procedimento promosso;
               c)   l'ufficio   e   la   persona   responsabile   del
          procedimento;
               d) l'ufficio in cui si  puo'  prendere  visione  degli
          atti.
             3.   Qualora   per   il   numero   dei   destinatari  la
          comunicazione  personale  non  sia  possibile   o   risulti
          particolarmente   gravosa,   l'amministrazione  provvede  a
          rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante  forme
          di   pubblicita'   idonee   di  volta  in  volta  stabilite
          dall'amministrazionemedesima.
             4.  L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte
          puo'  essere  fatta  valere  solo  dal  soggetto  nel   cui
          interesse la comunicazione e' prevista".