Art. 4. 
                          Silenzio-assenso 
  1. L'atto di assenso di cui all'art. 20, comma 1,  della  legge  si
considera formato quando la domanda e' conforme alle disposizioni  di
cui  al  comma  2  dell'articolo   precedente.   Restano   ferme   le
disposizioni legislative che subordinano la formazione  dell'atto  di
assenso a diverse e/o ulteriori condizioni. 
  2. Quando sia prescritto il versamento di un contributo  o  di  una
tassa in relazione all'emanazione di un provvedimento, il  contributo
o la tassa sono dovuti comunque  per  il  fatto  della  scadenza  del
termine per il silenzio-assenso. L'interessato provvede  direttamente
al versamento nella misura che risulti dovuta per legge, fatto  salvo
il  diritto  dell'amministrazione  competente   di   procedere   alla
riscossione di eventuali differenze o conguagli, nonche' di accessori
per  interessi,  soprattasse,  maggiorazioni,  penalita'  o  sanzioni
pecuniarie. Fatte salve diverse disposizioni di legge, il  versamento
della tassa  e  del  contributo  in  misura  inesatta  non  priva  di
efficacia il silenzio-assenso. 
 
          Nota all'art. 4:
             -  Per  il testo dell'art. 20 della legge n. 241/1990 si
          veda in nota al titolo.