Art. 4. Silenzio-assenso 1. L'atto di assenso di cui all'art. 20, comma 1, della legge si considera formato quando la domanda e' conforme alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo precedente. Restano ferme le disposizioni legislative che subordinano la formazione dell'atto di assenso a diverse e/o ulteriori condizioni. 2. Quando sia prescritto il versamento di un contributo o di una tassa in relazione all'emanazione di un provvedimento, il contributo o la tassa sono dovuti comunque per il fatto della scadenza del termine per il silenzio-assenso. L'interessato provvede direttamente al versamento nella misura che risulti dovuta per legge, fatto salvo il diritto dell'amministrazione competente di procedere alla riscossione di eventuali differenze o conguagli, nonche' di accessori per interessi, soprattasse, maggiorazioni, penalita' o sanzioni pecuniarie. Fatte salve diverse disposizioni di legge, il versamento della tassa e del contributo in misura inesatta non priva di efficacia il silenzio-assenso.
Nota all'art. 4: - Per il testo dell'art. 20 della legge n. 241/1990 si veda in nota al titolo.