Art. 5. 
                               Termini 
  1. I termini fissati negli allegati B e C possono essere interrotti
una  volta  sola  dall'amministrazione,  fatto  salvo   il   disposto
dell'art. 3, comma 3,  esclusivamente  per  la  tempestiva  richiesta
all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che  non  siano
gia' nella disponibilta' dell'amministrazione e che  essa  non  possa
acquisire autonomamente. La richiesta di  elementi  integrativi  puo'
avere per oggetto anche la trasmissione, da  parte  dell'interessato,
di elementi o allegati della domanda o della denuncia, che  risultino
prescritti dalle leggi o dai regolamenti vigenti e che siano  diversi
da quelli contemplati dall'art. 3, comma 2. 
 2. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini  fissati
negli allegati B e C iniziano a decorrere nuovamente  dalla  data  di
ricevimento, da parte dell'amministrazione competente, degli elementi
richiesti. 
I termini fissati negli  allegati  B  e  C  non  sono  interrotti  da
eventuali richieste di nuovi elementi  integrativi,  successive  alla
prima.