Art. 6. 
          Integrazioni e modifiche del presente regolamento 
  1. Entro due anni dalla data  di  entrata  in  vigore,  il  Governo
verifica l'attuazione del presente regolamento e, tenendo conto delle
segnalazioni e delle osservazioni che al  riguardo  provengano  dalle
singole amministrazioni, predispone le modificazioni necessarie.