Art. 7. Pubblicita' 1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le singole amministrazioni, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, danno pubblicita' al testo e all'elenco delle attivita', assoggettate ai controlli di propria competenza, comprese nelle tabelle allegate, fornendo contestualmente, per i procedimenti ad esse relativi, le indicazioni di cui all'art. 4 della legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 aprile 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri GASPARI, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1992 Atti di Governo, registro n. 86, foglio n. 2
Nota all'art. 7: - Il testo dell'art. 4 della legge n. 241/1990 e' il seguente: "Art. 4. - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciacun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento fi- nale. 2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti".