Art. 7. 
                             Pubblicita' 
  1. Entro trenta giorni dalla data  di  pubblicazione  del  presente
regolamento nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana,  le
singole  amministrazioni,  nelle  forme   previste   dai   rispettivi
ordinamenti, danno pubblicita' al testo e all'elenco delle attivita',
assoggettate ai  controlli  di  propria  competenza,  comprese  nelle
tabelle allegate, fornendo contestualmente,  per  i  procedimenti  ad
esse relativi, le indicazioni di cui all'art. 4 della legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 26 aprile 1992 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  GASPARI, Ministro per la funzione 
                                  pubblica 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI 
  Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1992 
  Atti di Governo, registro n. 86, foglio n. 2 
 
          Nota all'art. 7:
             -  Il  testo  dell'art.  4 della legge n. 241/1990 e' il
          seguente:
             "Art. 4. - 1. Ove non sia  gia'  direttamente  stabilito
          per  legge  o per regolamento, le pubbliche amministrazioni
          sono tenute a determinare per ciacun tipo  di  procedimento
          relativo  ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa
          responsabile dell'istruttoria e di ogni  altro  adempimento
          procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento fi-
          nale.
             2.  Le  disposizioni  adottate ai sensi del comma 1 sono
          rese  pubbliche  secondo  quanto   previsto   dai   singoli
          ordinamenti".