Art. 4. 
  1. Nella tabella A annessa al  regolamento  approvato  con  decreto
ministeriale 11 febbraio 1988, n. 62, sotto il  titolo  "Corpo  delle
capitanerie di porto" l'alinea "Corsi per  diplomati"  e'  sostituito
dal seguente: 
"Corsi per diplomati. 
  Diploma di  istituto  tecnico  commerciale,  istituto  tecnico  per
geometri,  istituto   tecnico   industriale   (chimica   industriale,
edilizia,  informatica,   meccanica,   telecomunicazioni),   istituto
tecnico  nautico  (sezione  capitani,  sezione  macchinisti,  sezione
costruttori), istituto tecnico aeronautico, istituto tecnico  per  il
turismo, maturita' d'arte applicata,  maturita'  classica,  maturita'
magistrale (integrato dal corso annuale di cui all'art. 1 della legge
11 dicembre 1969, n. 910), diploma  di  maturita'  professionale  per
analista  contabile,  operatore  commerciale,  operatore   turistico,
segretario d'amministrazione, tecnico attivita' alberghiere,  tecnico
della cinematografia  e  della  televisione,  maturita'  scientifica,
maturita' linguistica". 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Roma, 19 febbraio 1992 
    
                                         Il Ministro: ROGNONI
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
 Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1992
  Registro n. 24 Difesa, foglio n. 308
    
 
          Note all'art. 4:
            - Per il contenuto della tabella A annessa al regolamento
          approvato con D.M. n. 62/1988 si veda in nota all'art. 2.
             -   Il   testo  dell'art.  1  della  legge  n.  910/1969
          (Provvedimenti urgenti per l'Universita'), e' il seguente:
             "Art.   1.   -   Fino   all'attuazione   della   riforma
          universitaria  possono  iscriversi  a  qualsiasi  corso  di
          laurea:  a)  i  diplomati  degli  istituti  di   istruzione
          secondaria  di  secondo  grado  di durata quinquennale, ivi
          compresi i licei  linguistici  riconosciuti  per  legge,  e
          coloro  che  abbiano  superato i corsi integrativi previsti
          dalla legge  che  ne  autorizza  la  sperimentazione  negli
          istituti  professionali;  b)  i  diplomati  degli  istituti
          magistrali e dei licei artistici che  abbiano  frequentato,
          con   esito  positivo  un  corso  annuale  integrativo,  da
          organizzarsi  dai  provveditorati  agli  studi,   in   ogni
          provincia, sotto la responsabilita' didattica e scientifica
          delle  universita', sulla base di disposizioni che verranno
          impartite dal Ministro per la pubblica istruzione.
             Gli studenti che frequentano gli anzidetti corsi annuali
          integrativi hanno diritto al rinvio del servizio militare a
          mente delle vigenti disposizioni in materia.
             Fino   all'attuazione   della   riforma   della   scuola
          secondaria   superiore,   ai   diplomati   degli   istituti
          magistrali e dei  licei  artistici  continuera'  ad  essere
          consentita  l'iscrizione  ai corsi di laurea per i quali e'
          prevista  l'ammissione  dalle  norme  vigenti  alla data di
          entrata in vigore  della  presente  legge;  per  lo  stesso
          periodo di tempo si applicheranno, inoltre, le disposizioni
          del  D.L. 22 dicembre 1968, n. 1241, convertito nella legge
          12 febbraio 1969, n.    8,  concernente  l'iscrizione  alle
          facolta' ed agli istituti superiori di magistero.
             Il   personale   docente   degli  istituti  d'istruzione
          secondaria   di   secondo   grado,   cui    sia    affidato
          l'insegnamento nei corsi di cui al primo comma, lettera b),
          del  presente  articolo,  puo'  essere  esonerato,  per  un
          corrispondente  numero  di   ore   dai   normali   obblighi
          d'insegnamento. L'eventuale eccedenza sull'orario d'obbligo
          e'   retribuita  nella  misura  di  un  diciottesimo  dello
          stipendio in godimento, per  ogni  ora  settimanale  e  per
          l'effettiva durata del corso.
             Indipendentemente  dal  titolo  di istruzione secondaria
          superiore posseduto, chiunque sia fornito  di  laurea  puo'
          iscriversi ad altro corso di laurea.
             Il  termine per le iscrizioni alle universita' di cui al
          presente  articolo  e'  fissato,  per   l'anno   accademico
          1969-1970, al 31 dicembre 1969".