Art. 4. 1. Nella tabella A annessa al regolamento approvato con decreto ministeriale 11 febbraio 1988, n. 62, sotto il titolo "Corpo delle capitanerie di porto" l'alinea "Corsi per diplomati" e' sostituito dal seguente: "Corsi per diplomati. Diploma di istituto tecnico commerciale, istituto tecnico per geometri, istituto tecnico industriale (chimica industriale, edilizia, informatica, meccanica, telecomunicazioni), istituto tecnico nautico (sezione capitani, sezione macchinisti, sezione costruttori), istituto tecnico aeronautico, istituto tecnico per il turismo, maturita' d'arte applicata, maturita' classica, maturita' magistrale (integrato dal corso annuale di cui all'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910), diploma di maturita' professionale per analista contabile, operatore commerciale, operatore turistico, segretario d'amministrazione, tecnico attivita' alberghiere, tecnico della cinematografia e della televisione, maturita' scientifica, maturita' linguistica". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 19 febbraio 1992 Il Ministro: ROGNONI Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1992 Registro n. 24 Difesa, foglio n. 308
Note all'art. 4: - Per il contenuto della tabella A annessa al regolamento approvato con D.M. n. 62/1988 si veda in nota all'art. 2. - Il testo dell'art. 1 della legge n. 910/1969 (Provvedimenti urgenti per l'Universita'), e' il seguente: "Art. 1. - Fino all'attuazione della riforma universitaria possono iscriversi a qualsiasi corso di laurea: a) i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge, e coloro che abbiano superato i corsi integrativi previsti dalla legge che ne autorizza la sperimentazione negli istituti professionali; b) i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici che abbiano frequentato, con esito positivo un corso annuale integrativo, da organizzarsi dai provveditorati agli studi, in ogni provincia, sotto la responsabilita' didattica e scientifica delle universita', sulla base di disposizioni che verranno impartite dal Ministro per la pubblica istruzione. Gli studenti che frequentano gli anzidetti corsi annuali integrativi hanno diritto al rinvio del servizio militare a mente delle vigenti disposizioni in materia. Fino all'attuazione della riforma della scuola secondaria superiore, ai diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici continuera' ad essere consentita l'iscrizione ai corsi di laurea per i quali e' prevista l'ammissione dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge; per lo stesso periodo di tempo si applicheranno, inoltre, le disposizioni del D.L. 22 dicembre 1968, n. 1241, convertito nella legge 12 febbraio 1969, n. 8, concernente l'iscrizione alle facolta' ed agli istituti superiori di magistero. Il personale docente degli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado, cui sia affidato l'insegnamento nei corsi di cui al primo comma, lettera b), del presente articolo, puo' essere esonerato, per un corrispondente numero di ore dai normali obblighi d'insegnamento. L'eventuale eccedenza sull'orario d'obbligo e' retribuita nella misura di un diciottesimo dello stipendio in godimento, per ogni ora settimanale e per l'effettiva durata del corso. Indipendentemente dal titolo di istruzione secondaria superiore posseduto, chiunque sia fornito di laurea puo' iscriversi ad altro corso di laurea. Il termine per le iscrizioni alle universita' di cui al presente articolo e' fissato, per l'anno accademico 1969-1970, al 31 dicembre 1969".