Art. 2. 1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi e turistiche, i cui impianti od attrezzature risultino danneggiati o distrutti dagli eventi alluvionali nelle province di cui all'articolo 1, si applicano le provvidenze previste dal decreto- legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, come integrato dall'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198. 2. Per la concessione dei contributi a fondo perduto di cui all'articolo 7- bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, e' autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1992, da iscrivere nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il medesimo anno. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 4.000 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 8172 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 12, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come determinata per il medesimo anno con la tabella D della legge 31 dicembre 1991, n. 415.