Art. 2. 
  1. Alle imprese industriali, commerciali,  artigiane,  alberghiere,
di servizi e turistiche, i cui  impianti  od  attrezzature  risultino
danneggiati o distrutti dagli eventi alluvionali  nelle  province  di
cui all'articolo 1, si applicano le provvidenze previste dal decreto-
legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 febbraio 1952, n. 50, come integrato dall'articolo  9  della
legge 13 maggio 1985, n. 198. 
  2. Per la  concessione  dei  contributi  a  fondo  perduto  di  cui
all'articolo 7- bis del decreto-legge  15  dicembre  1951,  n.  1334,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e
successive modifiche ed integrazioni, e' autorizzata la spesa di lire
4.000 milioni per l'anno 1992, da  iscrivere  nell'apposito  capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato per il medesimo anno. 
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,  pari
a lire 4.000 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante  riduzione
dello  stanziamento  iscritto  al  capitolo  8172  dello   stato   di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1992,  all'uopo
intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 16, comma 12, della legge 28 febbraio 1986,  n.  41,
come determinata per il medesimo anno con la tabella D della legge 31
dicembre 1991, n. 415.