Art. 3. 1. Al fine di consentire, nei limiti attuali di tonnellaggio e di potenza, la ricostruzione o la riparazione delle imbarcazioni da pesca distrutte o danneggiate, nel compartimento marittimo di Pescara, dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, il Ministro della marina mercantile e' autorizzato a concedere agli armatori o proprietari un contributo a fondo perduto in misura pari alla spesa documentata ed ammessa. 2. Ai componenti degli equipaggi delle unita' di cui al comma 1 e' concessa una indennita' di attesa di lire 1,5 milioni in ragione di mese. Detta indennita' e' corrisposta per un periodo massimo di otto mesi per le unita' da ricostruire e di cinque mesi per le unita' da riparare. 3. Con decreto del Ministro della marina mercantile sono approvate le modalita' tecniche per la concessione delle provvidenze di cui al presente articolo. 4. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 12 miliardi per l'anno 1992. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilita' relative agli interventi di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 267, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa. Dette disponibilita' sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al pertinente capitolo di spesa. 5. Per le finalita' di cui al comma 2 e' autorizzata la spesa di lire 3.825 milioni per l'anno 1992. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari di competenza del Ministero, compreso l'aumento in favore del CIRM, anche fermo biologico ed eventi eccezionali e calamitosi". 6. Nei confronti degli armatori o proprietari indicati nel comma 1 sono sospesi, nel periodo 9 aprile-31 dicembre 1992, i termini di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati emessi o comunque pattuiti od autorizzati prima del 9 aprile 1992, nonche' di ogni altro atto avente efficacia esecutiva. La camera di commercio di Pescara curera', in appendice ai bollettini dei protesti cambiari, apposita pubblicazione di rettifica a favore dei predetti beneficiari i quali dimostrino di avere subito protesti di cambiali, vaglia cambiari od assegni bancari ricompresi nella sospensione dei termini di cui al presente comma. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto. Per i medesimi soggetti sono, altresi', sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono nei periodi sottoindicati. La sospensione dei termini sostanziali e processuali opera per il periodo che va dal 9 aprile al 31 dicembre 1992, salve, in ogni caso, le disposizioni degli articoli 2 e 5 della legge 7 ottobre 1969, n. 742. Sono sospesi per lo stesso periodo i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite relative ai predetti processi esecutivi. 7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.