Art. 3. 
  1. Al fine di consentire, nei limiti attuali di tonnellaggio  e  di
potenza, la ricostruzione o  la  riparazione  delle  imbarcazioni  da
pesca  distrutte  o  danneggiate,  nel  compartimento  marittimo   di
Pescara, dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, il  Ministro
della marina mercantile e' autorizzato a concedere  agli  armatori  o
proprietari un contributo a fondo perduto in misura pari  alla  spesa
documentata ed ammessa. 
  2. Ai componenti degli equipaggi delle unita' di cui al comma 1  e'
concessa una indennita' di attesa di lire 1,5 milioni in  ragione  di
mese. Detta indennita' e' corrisposta per un periodo massimo di  otto
mesi per le unita' da ricostruire e di cinque mesi per le  unita'  da
riparare. 
  3. Con decreto del Ministro della marina mercantile sono  approvate
le modalita' tecniche per la concessione delle provvidenze di cui  al
presente articolo. 
  4. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata  la  spesa  di
lire 12 miliardi per l'anno  1992.  Al  relativo  onere  si  provvede
mediante utilizzo delle disponibilita' relative  agli  interventi  di
cui all'articolo 3 della  legge  8  agosto  1991,  n.  267,  all'uopo
intendendosi corrispondentemente ridotta la  relativa  autorizzazione
di spesa. Dette disponibilita' sono versate all'entrata del  bilancio
dello Stato per essere assegnate al pertinente capitolo di spesa. 
  5. Per le finalita' di cui al comma 2 e' autorizzata  la  spesa  di
lire 3.825 milioni per l'anno 1992. Al  relativo  onere  si  provvede
mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto  al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno  1992,  all'uopo  parzialmente  utilizzando   l'accantonamento
"Interventi vari di competenza del Ministero, compreso  l'aumento  in
favore del CIRM,  anche  fermo  biologico  ed  eventi  eccezionali  e
calamitosi". 
  6. Nei confronti degli armatori o proprietari indicati nel comma  1
sono sospesi, nel periodo 9 aprile-31 dicembre  1992,  i  termini  di
scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni  altro  titolo
di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari
ed ipotecari  pubblici  e  privati  emessi  o  comunque  pattuiti  od
autorizzati prima del 9 aprile  1992,  nonche'  di  ogni  altro  atto
avente  efficacia  esecutiva.  La  camera  di  commercio  di  Pescara
curera', in appendice ai bollettini dei protesti  cambiari,  apposita
pubblicazione di rettifica a favore dei predetti beneficiari i  quali
dimostrino di avere subito protesti di cambiali, vaglia  cambiari  od
assegni bancari ricompresi nella sospensione dei termini  di  cui  al
presente  comma.  Le  pubblicazioni  di  rettifica,  da   effettuarsi
gratuitamente, possono aver luogo  anche  ad  istanza  di  chi  abbia
richiesto la levata del  protesto.  Per  i  medesimi  soggetti  sono,
altresi', sospesi i  termini  di  prescrizione  e  quelli  perentori,
legali  e  convenzionali,  sostanziali  e   processuali   comportanti
decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti
o che scadono nei periodi sottoindicati. La sospensione  dei  termini
sostanziali e processuali opera per il periodo che va dal 9 aprile al
31 dicembre 1992, salve, in ogni caso, le disposizioni degli articoli
2 e 5 della legge 7 ottobre 1969, n. 742. Sono sospesi per lo  stesso
periodo  i  termini  relativi  a  processi  esecutivi  mobiliari   ed
immobiliari, ivi comprese le vendite relative  ai  predetti  processi
esecutivi. 
  7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le variazioni di bilancio occorrenti  per  l'attuazione  del
presente decreto.