Art. 4. 
  1. Per il 1992 i limiti  contenuti  nelle  disposizioni  richiamate
dall'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,  non
si  applicano  ai  mutui   previsti   dall'articolo   1,   comma   1,
dell'ordinanza n. 1585/FPC del  24  ottobre  1988,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 255 del  29  ottobre  1988,  come  integrata  e
modificata dalla ordinanza in data 14 novembre 1988, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 272 del 19 novembre 1988.