Art. 4. 1. Per il 1992 i limiti contenuti nelle disposizioni richiamate dall'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, non si applicano ai mutui previsti dall'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza n. 1585/FPC del 24 ottobre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1988, come integrata e modificata dalla ordinanza in data 14 novembre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 19 novembre 1988.