IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per il differimento dei termini per i  versamenti  delle
imposte sui redditi dovute sulla base delle dichiarazioni dei redditi
per l'anno 1991 e  degli  acconti  di  imposta,  nonche'  per  taluni
versamenti  per  la  definizione  agevolata  dei  rapporti  tributari
previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 19 giugno 1992; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro  del  bilancio  e
della programmazione economica; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il termine del 19 giugno 1992 di cui  ai  commi  1,  2,  3  e  4
dell'articolo  2  del  decreto-legge  27  aprile  1992,  n.  269,  e'
differito al 30 giugno 1992. 
  2. Il termine del 19 giugno 1992 di  cui  al  primo  e  al  secondo
periodo del comma 12 dell'articolo  1  del  decreto-legge  26  maggio
1992, n. 298, e' differito al 30 giugno 1992. 
  3. I termini del 19 e  del  30  giugno  1992  indicati  nel  quarto
periodo del comma 12 dell'articolo  1  del  decreto-legge  26  maggio
1992, n. 298, sono differiti, rispettivamente, al 30 giugno 1992 e al
15 luglio 1992; resta fermo il differimento al  30  giugno  1992  del
termine del 1 giugno 1992 indicato  nell'articolo  1,  comma  6,  del
decreto-legge 27 aprile 1992, n. 269.