IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per il differimento dei termini per i versamenti delle imposte sui redditi dovute sulla base delle dichiarazioni dei redditi per l'anno 1991 e degli acconti di imposta, nonche' per taluni versamenti per la definizione agevolata dei rapporti tributari previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 1992; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Il termine del 19 giugno 1992 di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 27 aprile 1992, n. 269, e' differito al 30 giugno 1992. 2. Il termine del 19 giugno 1992 di cui al primo e al secondo periodo del comma 12 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298, e' differito al 30 giugno 1992. 3. I termini del 19 e del 30 giugno 1992 indicati nel quarto periodo del comma 12 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298, sono differiti, rispettivamente, al 30 giugno 1992 e al 15 luglio 1992; resta fermo il differimento al 30 giugno 1992 del termine del 1 giugno 1992 indicato nell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 27 aprile 1992, n. 269.