Art. 2. Soggetti ai quali e' consentito l'esercizio della attivita' di condizionamento 1. Possono essere autorizzati all'esercizio delle attivita' di condizionamento le imprese individuali o costituite in forma societaria, nonche' gli organismi associativi dei produttori iscritti nell'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622. 2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere proprietari degli impianti di condizionamento, ovvero averne la disponibilita', in particolare sulla base di un contratto di locazione, anche finanziaria, od a seguito di conferimento in proprieta' o in godimento da parte di soci o di associati.