Art. 2. 
Soggetti ai  quali  e'  consentito  l'esercizio  della  attivita'  di
                           condizionamento 
  1. Possono essere  autorizzati  all'esercizio  delle  attivita'  di
condizionamento  le  imprese  individuali  o  costituite   in   forma
societaria, nonche' gli organismi associativi dei produttori iscritti
nell'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge 27  luglio  1967,
n. 622. 
  2. I soggetti di cui al comma 1, devono  essere  proprietari  degli
impianti di condizionamento,  ovvero  averne  la  disponibilita',  in
particolare  sulla  base  di  un  contratto   di   locazione,   anche
finanziaria,  od  a  seguito  di  conferimento  in  proprieta'  o  in
godimento da parte di soci o di associati.