Art. 4. 
                   Requisito dell'idoneita' morale 
  1. Il requisito dell'idoneita' morale  si  considera  insussistente
quando ricorra uno dei seguenti casi: 
   a) condanna definitiva per delitti non  colposi  per  i  quali  la
legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due
anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per i delitti  di  cui  agli
articoli 513, 515, 516, 517, 640 e 640- bis del codice penale, ovvero
condanna che importi l'interdizione dai  pubblici  uffici  di  durata
superiore a tre anni; 
    b) assoggettamento ad una delle misure di  prevenzione  personale
ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1956, n.  1423,
come modificati dagli articoli 4 e 5 della legge 3  agosto  1988,  n.
327, con gli effetti di cui all'art. 3 della legge 19 marzo 1990,  n.
55, come modificato dall'art. 20 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 
152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 
    c) intervenuta dichiarazione di fallimento. 
  2. Il requisito  dell'idoneita'  morale  deve  essere  riferito  al
titolare dell'impresa individuale o, quando si tratti di societa',  a
quest'ultima, a tutti i soci per  le  societa'  semplici  o  in  nome
collettivo, ai soci accomandatari  per  le  societa'  in  accomandita
semplice e per azioni, agli amministratori per  ogni  altro  tipo  di
societa'. Nel caso di organismi associativi dei  produttori  iscritti
nell'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge 27  luglio  1967,
n. 622, il requisito in parola e' riferito ai  legali  rappresentanti
degli organismi medesimi ed agli eventuali altri componenti  l'organo
di amministrazione. Quando all'esercizio dell'impresa, o di  un  ramo
di  essa,  ovvero  alla  direzione  dell'impianto,  sia  preposto  un
institore o un direttore tecnico, il requisito dell'idoneita'  morale
e' riferito anche a questi ultimi. 
  3. Il requisito dell'idoneita' morale e' comprovato: 
    a)  dal  certificato  del  casellario  giudiziale,  di  data  non
anteriore a tre mesi; 
    b) dalla certificazione prevista dall'art. 10-sexies della  legge
31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'art. 7 della legge  19  marzo
1990, n. 55, come da ultimo sostituito dall'art. 20 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge  12  luglio  1991,  n.
203; 
    c)  dal  certificato  del   casellario   giudiziale   presso   la
cancelleria commerciale del competente tribunale per quanto  riguarda
il fallimento della societa' o dei singoli soci. 
  4. Il requisito dell'idoneita' morale si intende soddisfatto quando
per le condanne penali o  per  la  dichiarazione  di  fallimento  sia
intervenuta la riabilitazione a norma delle vigenti  disposizioni  di
legge. 
 
          Note all'art. 4:
             - Si trascrive il testo degli articoli 3 e 4 della legge
          n.    1423/1956  (Misure di prevenzione nei confronti delle
          persone pericolose per  la  sicurezza  e  per  la  pubblica
          moralita'),  come  modificati  dagli  articoli  4 e 5 della
          legge n. 327/1988:
             "Art.  3.  -  Alle  persone indicate nell'art. 1 che non
          abbiano cambiato condotta nonostante l'avviso orale di  cui
          all'art.  4,  quando  siano  pericolose  per  la  sicurezza
          pubblica, puo' essere applicata, nei modi  stabiliti  negli
          articoli   seguenti,   la   misura   di  prevenzione  della
          sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.
             Alla sorveglianza speciale puo' essere aggiunto  ove  le
          circostanze  del caso lo richiedano il divieto di soggiorno
          in uno o piu' comuni o in una o piu' province.
             Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non  sono
          ritenute  idonee  alla tutela della sicurezza pubblica puo'
          esssere  imposto  l'obbligo  di  soggiorno  nel  comune  di
          residenza o di dimora abituale.
             Art.  4.  -  L'applicazione  dei  provvedimenti  di  cui
          all'art. 3 e' consentita dopo che  il  questore  nella  cui
          provincia  la  persona  dimora  ha  provveduto  ad avvisare
          oralmente la stessa che esistono  sospetti  a  suo  carico,
          indicando  i motivi che li giustificano. Il questore invita
          la persona a tenere una  condotta  conforme  alla  legge  e
          redige il processo verbale dell'avviso al solo fine di dare
          allo stesso data certa.
             Trascorsi almeno sessanta giorni e non piu' di tre anni,
          il   questore   puo'   avanzare   proposta   motivata   per
          l'applicazione delle misure di  prevenzione  al  presidente
          del tribunale avente sede nel capoluogo di provincia, se la
          persona,  nonostante  l'avviso, non ha cambiato condotta ed
          e' pericolosa per la sicurezza pubblica.
             La persona alla quale e' stato fatto  l'avviso  puo'  in
          qualsiasi  momento  chiederne  la  revoca  al  questore che
          provvede nei  sessanta  giorni  successivi.  Decorso  detto
          termine   senza   che  il  questore  abbia  provveduto,  la
          richiesta si intende accolta. Entro sessanta  giorni  dalla
          comunicazione  del  provvedimento  di  rigetto  e'  ammesso
          ricorso gerarchio al prefetto.
             L'avviso dato dal questore  non  produce  altro  effetto
          oltre quello previsto dal presente articolo.
             Il  tribunale  provvede,  in  camera  di  consiglio, con
          decreto motivato, entro trenta giorni dalla  proposta,  con
          l'intervento  del  pubblico  ministero  e dell'interessato,
          osservando, in quanto applicabili,  le  disposizioni  degli
          articoli   636  e  637  del  Codice  di  procedura  penale.
          L'interessato puo' presentare memorie e farsi assistere  da
          un avvocato o procuratore.
             Ove  l'interessato  non  intervenga  ed  occorra  la sua
          presenza  per  essere  interrogato,   il   presidente   del
          tribunale  lo  invita  a comparire e, se egli non ottempera
          all'invito, puo'  ordinare  l'accompagnamento  a  mezzo  di
          forza pubblica.
             Il  provvedimento  del  tribunale  stabilisce  la durata
          della misura di prevenzione che non puo'  essere  inferiore
          ad un anno ne' superiore a cinque.
             Il  provvedimento  e'  comunicato  al  procuratore della
          Repubblica,  al  procuratore  generale  presso   la   Corte
          d'appello  ed  all'interessato,  i  quali hanno facolta' di
          proporre ricorso alla Corte d'appello, anche per il merito.
             Il  ricorso  non  ha  effetto  sospensivo  e deve essere
          proposto  entro  dieci  giorni  dalla   comunicazione   del
          provvedimento.  La  Corte  d'appello provvede, in camera di
          consiglio, con decreto motivato, entro trenta giorni  dalla
          proposizione del ricorso.
             Avverso  il  decreto  della  Corte d'appello, e' ammesso
          ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del
          pubblico ministero e dell'interessato, entro dieci  giorni.
          La  Corte  di  cassazione provvede, in camera di consiglio,
          entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha  effetto
          sospensivo.
             Salvo  quando  e' stabilito nella presente legge, per la
          proposizione e la decisione dei ricorsi,  si  osservano  in
          quanto applicabili, le norme del Codice di procedura penale
          riguardanti  la  proposizione  e  la  decisione dei ricorsi
          relativi all'applicazione delle misure di sicurezza".
             - Si trascrive il  testo  dell'art.  3  della  legge  n.
          55/1990   (Nuove  disposizioni  per  la  prevenzione  della
          delinquenza di tipo mafioso  e  di  altre  gravi  forme  di
          manifestazione  di  pericolosita' sociale), come modificato
          dall'art. 20 del D.L. n. 152/1991, che ha inserito il comma
          5-bis:
             "Art. 3. - 1. L'art. 10 della legge 31 maggio  1965,  n.
          575, e' sostituto dal seguente:
             "Art. 10. - 1. Le persone alle quali sia stata applicata
          con  provvedimento definitivo una misura di prevenzione non
          possono ottenere:
               a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
               b) concessioni di acque pubbliche e  diritti  ad  esse
          inerenti  nonche'  concessioni  di beni demaniali allorche'
          siano    richieste    per    l'esercizio    di    attivita'
          imprenditoriali;
               c)  concessioni di costruzione, nonche' di costruzione
          e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione
          e concessioni di servizi pubblici;
               d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori
          di  opere,  beni  e   servizi   riguardanti   la   pubblica
          amministrazione  e nell'albo nazionale dei costruttori, nei
          registri della camera  di  commercio  per  l'esercizio  del
          commercio   all'ingrosso  e  nei  registri  dei  commissari
          astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
               e)  altre  iscrizioni  o  provvedimenti  a   contenuto
          autorizzatorio,    concessorio   o   abilitativo   per   lo
          svolgimento   di   attivita'   imprenditoriali,    comunque
          denominati;
               f)  contributi,  finanziamenti  o  mutui  agevolati ed
          altre erogazioni dello stesso  tipo,  comunque  denominate,
          concessi  o  erogati  da  parte  dello Stato, di altri enti
          pubblici o delle Comunita' europee, per lo  svolgimento  di
          attivita' imprenditoriali.
               2.  Il  provvedimento definitivo di applicazione della
          misura di prevenzione determina  la  decadenza  di  diritto
          dalle  licenze,  autorizzazioni,  concessioni,  iscrizioni,
          abilitazioni ed erogazioni di cui al comma  1,  nonche'  il
          divieto  di  concludere  contratti  di  appalto, il cottimo
          fiduciario,  di  fornitura  di  opere,   beni   o   servizi
          riguardanti   la   pubblica   amministrazione   e  relativi
          subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i  noli
          a  caldo  e  le forniture con posa in opera. Le licenze, le
          autorizzazioni  e  le  concessioni  sono  ritirate   e   le
          iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.
             3.   Nel  corso  del  procedimento  di  prevenzione,  il
          tribunale, se sussistono motivi  di  particolare  gravita',
          puo'  disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi
          1 e 2 e  sospendere  l'efficacia  delle  iscrizioni,  delle
          erogazioni  e  degli  altri provvedimenti ed atti di cui al
          medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo'  essere
          in  qualunque  momento  revocato  dal  giudice procedente e
          perde efficacia se non e' confermato  con  il  decreto  che
          applica la misura di prevenzione.
             4.  Il  tribunale  dispone  che i divieti e le decadenze
          previsti dai commi 1 e 2 operino  anche  nei  confronti  di
          chiunque  conviva  con la persona sottoposta alla misura di
          prevenzione nonche' nei confronti di imprese, associazioni,
          societa' e consorzi di cui la persona sottoposta  a  misura
          di  prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi
          modo scelte  e  indirizzi.  In  tal  caso  i  divieti  sono
          efficaci per un periodo di cinque anni.
             5.  Per  le  licenze  ed  autorizzazioni  di polizia, ad
          eccezione  di  quelle  relative  alle  armi,  munizioni  ed
          esplosivi,  e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1
          le decadenze e i divieti  previsti  dal  presente  articolo
          possono  essere  esclusi  dal  giudice  nel caso in cui per
          effetto degli  stessi  verrebbero  a  mancare  i  mezzi  di
          sostentamento all'interessato e alla famiglia.
             5-bis.  Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo,
          attuativi  o  comunque  conseguenti  a  provvedimenti  gia'
          disposti,  ovvero  di  contratti  derivati  da  altri  gia'
          stipulati dalla pubblica amministrazione,  le  licenze,  le
          autorizzazioni,   le   concessioni,   le   erogazioni,   le
          abilitazioni e le  iscrizioni  indicate  nel  comma  1  non
          possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
          contratti  o  subcontratti  indicati  nel  comma 2 non puo'
          essere consentita a favore di persone nei cui confronti  e'
          in  corso il procedimento di prevenzione senza che sia data
          preventiva comunicazione al giudice  competente,  il  quale
          puo'  disporre,  ricorrendone i presupposti, i divieti e le
          sospensioni previsti a norma del comma 3.  A  tal  fine,  i
          relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a
          quando  il giudice non provvede e, comunque, per un periodo
          non superiore a venti giorni dalla data in cui la  pubblica
          amministrazione ha proceduto alla comunicazione".
             -  L'art.  7  della  legge  n.  55/1990  aggiunge l'art.
          10-sexies alla legge 31  maggio  1965,  n.  575,  il  quale
          disciplina    le   modalita'   per   l'acquisizione   delle
          certificazioni "antimafia".
             Il   testo  dell'art.  10-sexies  suddetto,  di  seguito
          riportato,  contiene  il  periodo  aggiunto  al  comma   13
          dall'art.  20,  comma  8,  del D.L. 13 maggio 1991, n. 152,
          convertito, con modificazioni dalla legge 21  luglio  1991,
          n.  203,  che  consente  agli  interessati  di  sostituire,
          trascorsi inutilmente  trenta  giorni  dalla  presentazione
          dell'istanza,   la   certificazione   "antimafia"   con  la
          dichiarazione  di  cui  al  comma  7,  del  medesimo   art.
          10-sexies:
            "Art.  10-sexies. - 1. La pubblica amministrazione, prima
          di rilasciare o consentire le licenze,  le  autorizzazioni,
          le   concessioni,  le  erogazioni,  le  abilitazioni  e  le
          iscrizioni previste dall'art. 10,  e  prima  di  stipulare,
          approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui
          al medesimo articolo deve acquisire apposita certificazione
          relativa  all'interessato circa la sussistenza a suo carico
          di  un  procedimento  per  l'applicazione,  a  norma  della
          presente legge, di una misura di prevenzione, nonche' circa
          la sussistenza di provvedimenti che applicano una misura di
          prevenzione e dispongono divieti, sospensioni o decadenze a
          norma  dell'art.  10,  ovvero  del  secondo comma dell'art.
          10-quater. Per i rinnovi, allorche' la  legge  dispone  che
          gli  stessi  abbiano luogo con provvedimento formale, per i
          provvedimenti comunque  conseguenti  a  provvedimenti  gia'
          disposti,  salvo  gli atti di esecuzione, e per i contratti
          derivati   da   altri   gia'   stipulati   dalla   pubblica
          amministrazione   l'obbligo   sussiste  con  riguardo  alla
          certificazione dei provvedimenti  definitivi  o  provvisori
          che  applicano  la  misura  di  prevenzione  o dispongono i
          divieti, le sospensioni o le decadenze.   Per  i  contratti
          concernenti    obbligazioni   a   carattere   periodico   o
          continuativo  per  forniture  di   beni   o   servizi,   la
          certificazione  deve  essere  acquisita per ciascun anno di
          durata del contratto.
             2. La  certificazione  e'  rilasciata  dalla  prefettura
          nella  cui  circoscrizione  gli  atti  o i contratti devono
          essere perfezionati, su  richiesta  dell'amministrazione  o
          dell'ente  pubblico,  previa  esibizione dei certificati di
          residenza e di stato di famiglia di data  non  anteriore  a
          tre mesi.
             3.  Nel caso di contratti stipulati da un concessionario
          di opere o servizi pubblici, la certificazione,  oltre  che
          su  richiesta  dell'amministrazione  o  dell'ente  pubblico
          interessati, puo' essere rilasciata anche su richiesta  del
          concessionario,  previa  acquisizione  dall'interessato dei
          certificati di residenza e di stato di famiglia di data non
          anteriore a tre mesi.
             4. Quando gli atti o i contratti riguardano societa', la
          certificazione e'  richiesta  nei  confronti  della  stessa
          societa'.  Essa  e'  altresi'  richiesta,  se  trattasi  di
          societa' di capitali anche consortili  ai  sensi  dell'art.
          2615-  ter del codice civile, o di societa' cooperative, di
          consorzi cooperativi, ovvero di consorzi di cui al libro V,
          titolo X, capo  II,  sezione  II  del  codice  civile,  nei
          confronti del legale rappresentante e degli eventuali altri
          componenti l'organo di amministrazione, nonche' di ciascuno
          dei   consorziati   che   nei  consorzi  e  nelle  societa'
          consortili detenga una partecipazione superiore al  10  per
          cento,  e di quei soci o consorziati per conto dei quali le
          societa' consortili o i consorzi operino in modo  esclusivo
          nei   confronti   della  pubblica  amministrazione;  per  i
          consorzi  di  cui  all'art.  2602  del  codice  civile,  la
          certificazione  e'  richiesta nei confronti di chi ne ha la
          rappresentanza,   e   degli   imprenditori    o    societa'
          consorziate. Se trattasi di societa' in nome collettivo, la
          certificazione  e' richiesta nei confronti di tutti i soci;
          se  trattasi  di  societa'  in  accomandita  semplice,  nei
          confronti   dei   soci  accomandatari.  Se  trattasi  delle
          societa'  di  cui  all'art.  2506  del  codice  civile,  la
          certificazione  e' richiesta nei confronti di coloro che le
          rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.
             5. Ai fini dell'applicazione della specifica  disciplina
          dell'albo  nazionale  dei costruttori, la certificazione e'
          altresi' richiesta  nei  confronti  del  direttore  tecnico
          dell'impresa.
             6.  Le certificazioni possono anche essere rilasciate su
          richiesta   del   privato   interessato   presentata   alla
          prefettura  competente  per  il  luogo  ove lo stesso ha la
          residenza ovvero la sede, se trattasi di societa',  impresa
          o  ente.  La  relativa domanda, alla quale vanno allegati i
          certificati prescritti, deve specificare  i  provvedimenti,
          atti o contratti per i quali la certificazione e' richiesta
          o anche solo le amministrazioni o enti pubblici interessati
          ed  indicare  il  numero  degli  esemplari  occorrenti e la
          persona,  munita  di  procura   speciale,   incaricata   di
          ritirarli.  La  certificazione  deve essere acquisita dalla
          pubblica amministrazione o  dal  concessionario  entro  tre
          mesi  dalla  data  del  rilascio  prodotta  anche  in copia
          autenticata ai sensi dell'art. 14  della  legge  4  gennaio
          1968, n. 15.
             7.  Nei  casi  di  urgenza,  in attesa che pervenga alla
          pubblica   amministrazione   o   al    concessionario    la
          certificazione  prefettizia,  l'esecuzione dei contratti di
          cui all'art. 10 puo' essere effettuata sulla  base  di  una
          dichiarazione  con  la  quale  l'interessato attesti di non
          essere stato sottoposto a misura di prevenzione  e  di  non
          essere  a  conoscenza  della  esistenza  a suo carico e dei
          propri   conviventi   di   procedimenti   in   corso    per
          l'applicazione  della  misura di prevenzione o di una delle
          cause ostative all'iscrizione negli albi di  appaltatori  o
          fornitori   pubblici   ovvero   nell'albo   nazionale   dei
          costruttori. La  sottoscrizione  della  dichiarazione  deve
          essere  autenticata con le modalita' stabilite dall'art. 20
          della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le  stesse  disposizioni
          si   applicano  quando  e'  richiesta  l'autorizzazione  di
          subcontratti,   cessioni   e   cottimi    concernenti    la
          realizzazione  delle opere e dei lavori e la prestazione di
          servizi riguardanti la pubblica amministrazione.
             8.   La   certificazione   non   e'   richiesta   quando
          beneficiario dell'atto o contraente  con  l'amministrazione
          e'  un'altra  amministrazione  pubblica  ovvero  quando  si
          tratta   di    licenze    e    autorizzazioni    rilasciate
          dall'autorita' provinciale di pubblica sicurezza o del loro
          rinnovo.
             9.  La  certificazione  non  e'  inoltre richiesta ed e'
          costituita dalla dichiarazione di cui al comma 7:
               a) per la stipulazione o approvazione di contratti con
          artigiani o con esercenti professioni intellettuali;
               b) per la stipulazione o l'approvazione dei  contratti
          di  cui  all'art.  10  e per le concessioni di costruzione,
          nonche' di costruzione e gestione di opere  riguardanti  la
          pubblica  amministrazione  o  di  servizi  pubblici, il cui
          valore complessivo non supera i cento milioni di lire;
                c) per l'autorizzazione di subcontratti,  cessioni  e
          cottimi  concernenti  la  realizzazione  delle  opere  e la
          prestazione dei servizi di  cui  alla  lettera  b)  il  cui
          valore complessivo non supera i cento milioni di lire;
               d)  per  la concessione di contributi, finanziamenti e
          mutui agevolati  e  altre  erogazioni  dello  stesso  tipo,
          comunque   denominate   per  lo  svolgimento  di  attivita'
          imprenditoriali il cui  valore  complessivo  non  supera  i
          cinquanta milioni di lire.
             10.  E'  fatta comunque salva la facolta' della pubblica
          amministrazione che procede sulla base delle  dichiarazioni
          sostitutive   di   richiedere   successivamente   ulteriore
          certificazione alla prefettura territorialmente competente.
             11. L'impresa  aggiudicataria  e'  tenuta  a  comunicare
          tempestivamente    all'amministrazione    appaltante   ogni
          modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella
          struttura  di  impresa  e   negli   organismi   tecnici   e
          amministrativi.
             12.  Le  certificazioni prefettizie, le relative istanze
          nonche' la documentazione accessoria previste dal  presente
          articolo sono esenti da imposta di bollo.
             13.  Le certificazioni prefettizie sono rilasciate entro
          trenta giorni dalla richiesta. Le prefetture sono tenute  a
          rilasciare   apposita   ricevuta   attestante  la  data  di
          presentazione dell'istanza  di  certificazione,  nonche'  i
          soggetti  per  cui  la  medesima  e'  richiesta;  trascorsi
          inutilmente trenta giorni dalla presentazione dell'istanza,
          gli interessati  possono  sostituire  ad  ogni  effetto  la
          certificazione  con  la  dichiarazione  di  cui al comma 7,
          ferma restando la  possibilita'  per  l'amministrazione  di
          avvalersi della facolta' di cui al comma 10.
             14. Chiunque, nelle dichiarazioni sostitutive, di cui al
          presente  articolo,  attesta  il  falso  e'  punito  con la
          reclusione da uno a quattro anni.
             15. Nel caso di opere pubbliche il Ministero dei  lavori
          pubblici  ha  facolta' di verificare anche in corso d'opera
          la permanenza dei requisiti previsti dalla  presente  legge
          per  l'affidamento  dei  lavori.    Alla  predetta verifica
          possono altresi' procedere le altre amministrazioni o  enti
          pubblici committenti o concedenti.
             16.   Decorso   un   anno   dalla  firma  del  contratto
          riguardante opere o lavori per la pubblica amministrazione,
          l'amministrazione o ente pubblico committente o  concedente
          e'  comunque  tenuto  ad  effettuare  la verifica di cui al
          comma 15".