Art. 5. 
                  Requisito dell'idoneita' tecnica 
  1. Ai fini del requisito dell'idoneita' tecnica,  gli  impianti  di
condizionamento devono rispondere alle seguenti caratteristiche: 
   a) per gli agrumi e la frutta fresca: 
    1) magazzini di condizionamento con  superficie  minima  di  base
coperta di mq 1.200,  di  cui  mq  400  riservati  alla  lavorazione,
selezione e confezionamento, con dotazione di attrezzature meccaniche
idonee per consentire il condizionamento di almeno  170  quintali  di
frutta al giorno; 
    2) capacita' frigorifera di almeno 800 quintali; 
    b) per gli ortaggi: 
    1) magazzini con superficie minima di base coperta di  mq  1.200,
con dotazione  di  attrezzature  meccaniche  idonee,  a  seconda  dei
singoli prodotti, per assicurare la lavorazione ed il condizionamento
di almeno 170 quintali di ortaggi al giorno. 
  2. Il  requisito  dell'idoneita'  tecnica  e'  comprovato  mediante
apposita relazione giurata di uno o piu' esperti, iscritti negli albi
professionali degli ingegneri, degli architetti, dei dottori agronomi
e forestali, dei periti agrari o dei geometri,  dalla  quale  risulti
l'analitica descrizione delle strutture e delle attrezzature  di  cui
al comma 1, lettere a) e b).