Art. 5. Requisito dell'idoneita' tecnica 1. Ai fini del requisito dell'idoneita' tecnica, gli impianti di condizionamento devono rispondere alle seguenti caratteristiche: a) per gli agrumi e la frutta fresca: 1) magazzini di condizionamento con superficie minima di base coperta di mq 1.200, di cui mq 400 riservati alla lavorazione, selezione e confezionamento, con dotazione di attrezzature meccaniche idonee per consentire il condizionamento di almeno 170 quintali di frutta al giorno; 2) capacita' frigorifera di almeno 800 quintali; b) per gli ortaggi: 1) magazzini con superficie minima di base coperta di mq 1.200, con dotazione di attrezzature meccaniche idonee, a seconda dei singoli prodotti, per assicurare la lavorazione ed il condizionamento di almeno 170 quintali di ortaggi al giorno. 2. Il requisito dell'idoneita' tecnica e' comprovato mediante apposita relazione giurata di uno o piu' esperti, iscritti negli albi professionali degli ingegneri, degli architetti, dei dottori agronomi e forestali, dei periti agrari o dei geometri, dalla quale risulti l'analitica descrizione delle strutture e delle attrezzature di cui al comma 1, lettere a) e b).