Art. 7. Attivita' di condizionamento da parte di impianti collegati 1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano proprietari o abbiano la disponibilita', nell'ambito territoriale di una stessa regione, ovvero di regioni contigue quando il territorio di una di queste risulti di ridotte dimensioni, di impianti di condizionamento sprovvisti delle caratteristiche tecniche prescritte dall'art. 5, comma 1, possono presentare all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA, entro e non oltre il 31 dicembre 1993, domanda di autorizzazione all'esercizio delle attivita' di condizionamento in forma collegata, qualora gli impianti comulativamente considerati raggiungano le caratteristiche tecniche prescritte dal citato art. 5, comma 1. 2. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione, sottoscritta da ciascuno dei soggetti interessati e redatta secondo le modalita' previste dal successivo art. 8 del presente regolamento, e' corredata oltre che dalla documentazione di cui agli articoli 4, 5 e 6, riferita a tutti i soggetti, e da quella prevista dallo stesso art. 8, anche dall'impegno, in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, ad esercitare le attivita' di condizionamento in forma collegata secondo le norme contenute in apposito disciplinare. Ferme l'autonomia e la responsabilita' gestionale dei singoli soggetti, il disciplinare puo' prevedere, in particolare, l'esercizio delle attivita' di condizionamento in modo frazionato nei diversi impianti, le modalita' di tale esercizio, le forme di collaborazione in ordine alle tecniche di lavorazione, ai servizi di trasporto, alle ricerche di mercato, alla consulenza aziendale, alla pubblicita' ed alle relazioni con le pubbliche amministrazioni. 3. L'autorizzazione, rilasciata a nome di tutti i richiedenti, prescrive esplicitamente l'obbligo di esercitare le attivita' di condizionamento in forma collegata. 4. I soggetti autorizzati all'esercizio delle attivita' in forma collegata nominano un rappresentante comune, dandone comunicazione all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA, entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione.