Art. 7. 
     Attivita' di condizionamento da parte di impianti collegati 
  1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, che, alla data di entrata
in vigore del presente regolamento, siano proprietari  o  abbiano  la
disponibilita',  nell'ambito  territoriale  di  una  stessa  regione,
ovvero di regioni contigue quando il  territorio  di  una  di  queste
risulti  di  ridotte  dimensioni,  di  impianti  di   condizionamento
sprovvisti delle caratteristiche  tecniche  prescritte  dall'art.  5,
comma 1, possono presentare all'Azienda di Stato per  gli  interventi
nel mercato agricolo - AIMA, entro e non oltre il 31  dicembre  1993,
domanda  di   autorizzazione   all'esercizio   delle   attivita'   di
condizionamento   in   forma   collegata,   qualora   gli    impianti
comulativamente considerati raggiungano le  caratteristiche  tecniche
prescritte dal citato art. 5, comma 1. 
  2. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione, sottoscritta  da
ciascuno dei soggetti interessati  e  redatta  secondo  le  modalita'
previste dal successivo art. 8 del presente regolamento, e' corredata
oltre che dalla documentazione  di  cui  agli  articoli  4,  5  e  6,
riferita a tutti i soggetti, e da quella prevista dallo  stesso  art.
8, anche dall'impegno, in forma  di  atto  pubblico  o  di  scrittura
privata autenticata, ad esercitare le attivita' di condizionamento in
forma collegata secondo le norme contenute in apposito  disciplinare.
Ferme  l'autonomia  e  la  responsabilita'  gestionale  dei   singoli
soggetti, il disciplinare puo' prevedere, in particolare, l'esercizio
delle attivita' di condizionamento in  modo  frazionato  nei  diversi
impianti, le modalita' di tale esercizio, le forme di  collaborazione
in ordine alle tecniche di lavorazione, ai servizi di trasporto, alle
ricerche di mercato, alla consulenza aziendale, alla  pubblicita'  ed
alle relazioni con le pubbliche amministrazioni. 
  3. L'autorizzazione, rilasciata a  nome  di  tutti  i  richiedenti,
prescrive esplicitamente l'obbligo  di  esercitare  le  attivita'  di
condizionamento in forma collegata. 
  4. I soggetti autorizzati all'esercizio delle  attivita'  in  forma
collegata nominano un rappresentante  comune,  dandone  comunicazione
all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo -  AIMA,
entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione.