Art. 8. 
                    Rilascio dell'autorizzazione 
  1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione, redatta in carta
da bollo con firma autenticata, e' indirizzata all'Azienda  di  Stato
per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA e puo' essere  inviata
anche a mezzo del servizio postale con plico raccomandato. 
  2. La domanda deve contenere le seguenti indicazioni: 
    a) se trattasi di impresa individuale: 
    1)  nome,  cognome,  luogo  e  data  di  nascita   del   titolare
dell'impresa, dell'institore e del direttore tecnico; 
    2) residenza e domicilio; 
    3) numero di codice fiscale e partita IVA; 
    4) numero di  recapito  telefonico  e  numero  del  telex  e  del
telefax. 
    b) se trattasi di societa' e di organismo associativo: 
    1) denominazione o ragione sociale; 
    2) sede e domicilio legale; 
    3)  nome,  cognome,  luogo  e  data   di   nascita   del   legale
rappresentante, dei componenti  l'organo  di  amministrazione  e  del
direttore tecnico; 
    4) numero di codice fiscale e partita IVA; 
    5) numero di  recapito  telefonico  e  numero  del  telex  e  del
telefax. 
  3. Alla domanda deve essere  allegata,  oltre  alla  documentazione
comprovante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 4, 5 e  6,
la seguente ulteriore documentazione: 
   a) per le imprese individuali: 
    1)  certificato  di  nascita  e   di   residenza   del   titolare
dell'impresa, dell'institore e del direttore  tecnico,  di  data  non
anteriore a tre mesi; 
    2) certificato di iscrizione alla competente camera di commercio,
industria,   artigianato    e    agricoltura,    con    l'indicazione
dell'attivita'  specifica  dell'impresa  (rilasciato  in   data   non
anteriore a tre mesi da quella della presentazione della domanda); 
    b) per le societa': 
    1) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto; 
    2) certificato di iscrizione alla competente camera di commercio,
industria,   artigianato    e    agricoltura,    con    l'indicazione
dell'attivita' specifica  della  societa'  (rilasciato  in  data  non
anteriore a tre mesi da quella della presentazone della domanda); 
    3)  certificato  della  cancelleria  del  competente   tribunale,
contenente  l'indicazione   dei   legali   rappresentanti   e   degli
amministratori la socita', dal quale risulti che  la  stessa  non  si
trova  in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione,  di   concordato
preventivo o di cessazione  di  attivita',  rilasciato  in  data  non
anteriore a tre mesi da quella  della  presentazione  della  domanda;
limitatamente  alle  societa'  cooperative  agricole,   inoltre,   il
certificato  di  iscrizione  all'albo  tenuto  presso  la  prefettura
territorialmente competente; 
    4) certificato di nascita, residenza e del casellario  giudiziale
del legale rappresentante, dei componenti l'organo di amministrazione
e del direttore tecnico, di data non anteriore a tre mesi; 
    c)  per  gli  organismi  associativi  dei   produttori   iscritti
all'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 
622: 
    1)   copia   del   decreto   di   riconoscimento   del   Ministro
dell'agricoltura e delle foreste; 
    2)  certificato  di   nascita   e   di   residenza   del   legale
rappresentante e dei componenti l'organo di amministrazione, di  data
non anteriore a tre mesi; 
    d) per tutti i soggetti di cui alle lettere a), b)  e  c),  copia
autenticata  dell'atto  di   proprieta'   o   da   cui   risulti   la
disponibilita' dell'impianto, ai sensi dell'art. 2, comma 2. 
  3.  L'autorizzazione  e'  rilasciata,  previa   deliberazione   del
consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per gli interventi
nel   mercato   agricolo   -   AIMA,   con   decreto   del   Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, presidente  della  stessa  Azienda,
nel termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda,  Ove  la
domanda  sia  ritenuta  irregolare   od   incompleta   ne   e'   data
comunicazione   all'interessato   entro   sessanta    giorni    dalla
presentazione  della  domanda  stessa,  indicando  la   causa   della
irregolarita' o  della  incompletezza.  In  questi  casi  il  termine
iniziale  decorre  dal  ricevimento  della  domanda  regolarizzata  o
completata.