Art. 8. Rilascio dell'autorizzazione 1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione, redatta in carta da bollo con firma autenticata, e' indirizzata all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA e puo' essere inviata anche a mezzo del servizio postale con plico raccomandato. 2. La domanda deve contenere le seguenti indicazioni: a) se trattasi di impresa individuale: 1) nome, cognome, luogo e data di nascita del titolare dell'impresa, dell'institore e del direttore tecnico; 2) residenza e domicilio; 3) numero di codice fiscale e partita IVA; 4) numero di recapito telefonico e numero del telex e del telefax. b) se trattasi di societa' e di organismo associativo: 1) denominazione o ragione sociale; 2) sede e domicilio legale; 3) nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, dei componenti l'organo di amministrazione e del direttore tecnico; 4) numero di codice fiscale e partita IVA; 5) numero di recapito telefonico e numero del telex e del telefax. 3. Alla domanda deve essere allegata, oltre alla documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6, la seguente ulteriore documentazione: a) per le imprese individuali: 1) certificato di nascita e di residenza del titolare dell'impresa, dell'institore e del direttore tecnico, di data non anteriore a tre mesi; 2) certificato di iscrizione alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con l'indicazione dell'attivita' specifica dell'impresa (rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della presentazione della domanda); b) per le societa': 1) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto; 2) certificato di iscrizione alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con l'indicazione dell'attivita' specifica della societa' (rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della presentazone della domanda); 3) certificato della cancelleria del competente tribunale, contenente l'indicazione dei legali rappresentanti e degli amministratori la socita', dal quale risulti che la stessa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o di cessazione di attivita', rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della presentazione della domanda; limitatamente alle societa' cooperative agricole, inoltre, il certificato di iscrizione all'albo tenuto presso la prefettura territorialmente competente; 4) certificato di nascita, residenza e del casellario giudiziale del legale rappresentante, dei componenti l'organo di amministrazione e del direttore tecnico, di data non anteriore a tre mesi; c) per gli organismi associativi dei produttori iscritti all'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622: 1) copia del decreto di riconoscimento del Ministro dell'agricoltura e delle foreste; 2) certificato di nascita e di residenza del legale rappresentante e dei componenti l'organo di amministrazione, di data non anteriore a tre mesi; d) per tutti i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), copia autenticata dell'atto di proprieta' o da cui risulti la disponibilita' dell'impianto, ai sensi dell'art. 2, comma 2. 3. L'autorizzazione e' rilasciata, previa deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, presidente della stessa Azienda, nel termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda, Ove la domanda sia ritenuta irregolare od incompleta ne e' data comunicazione all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda stessa, indicando la causa della irregolarita' o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.