Art. 10.
           Interventi a favore della comunita' scientifica
                e delle associazioni di volontariato
  1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1991,  n.
158,  concernente  la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in
favore delle associazioni di volontariato di  protezione  civile,  di
cui  all'articolo  11  del  decreto-legge  26  maggio  1984,  n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, e'
differito al 31 dicembre 1992. Nei predetti interventi deve ritenersi
compresa la concessione di  contributi  finalizzati  all'acquisto  di
mezzi ed attrezzature necessari per l'espletamento delle attivita' di
soccorso in caso di emergenza.
  2.  Il termine di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1991, n.
158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli  interventi  in
favore della comunita' scientifica di cui all'articolo 9 del decreto-
legge  26  maggio  1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 1984,  n.  363,  e'  ulteriormente  differito  al  31
dicembre  1992.  Il  Ministro  per  il coordinamento della protezione
civile e' altresi' autorizzato a stipulare con  istituti,  gruppi  ed
enti   di  ricerca  apposite  convenzioni  per  il  perseguimento  di
specifiche finalita' di protezione civile.
  3. Gli oneri relativi agli interventi di cui al  presente  articolo
sono  posti  a  carico del Fondo per la protezione civile, nei limiti
degli appositi stanziamenti.