Art. 13.
                            Progetti FIO
  1. Su proposta del Ministro del  bilancio  e  della  programmazione
economica,  le  risorse resesi disponibili a seguito di provvedimenti
di revoca adottati dal CIPE a carico di progetti finanziati sul Fondo
investimenti ed occupazione fino al 1989 possono  essere  riassegnate
dal CIPE stesso a progetti immediatamente eseguibili gia' valutati ai
sensi   della   delibera  CIPE  12  maggio  1988,  ovvero  ammessi  a
finanziamento per lo stesso anno 1989 anche  ai  sensi  dell'articolo
17,  comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67, anche in deroga alle
vigenti disposizioni in materia, ferma restando la  destinazione  per
il disinquinamento delle acque e per lo smaltimento dei rifiuti delle
risorse   resesi   disponibili   a  seguito  di  revoca  di  progetti
concernenti  i  medesimi  settori.  Per  tali  progetti  il  Ministro
dell'ambiente  formula  la  proposta al Ministro del bilancio e della
programmazione economica per l'inserimento nella proposta complessiva
al CIPE.
  2. Il  Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione  economica
individua  le  risorse  di  cui  al  comma  1 e determina con proprio
decreto, di concerto con il Ministro  del  tesoro,  i  criteri  e  le
modalita'  per  la  definizione  dei  rapporti finanziari inerenti ai
progetti di cui e' disposta la revoca.
  3. Per le finalita' di  cui  al  comma  1,  ad  integrazione  delle
risorse  ivi  indicate,  e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 100
miliardi, di cui almeno  un  terzo  per  progetti  di  risanamento  e
salvaguardia ambientale. Al relativo onere si provvede a carico delle
disponibilita'  in  conto  residui  del  capitolo 7511 dello stato di
previsione  del  Ministero  del  bilancio  e   della   programmazione
economica per il 1991.
  4.  Gli  importi  relativi  al comma 1 sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato per essere assegnati ai pertinenti  capitoli  di
spesa, anche di nuova istituzione.