Art. 18.
                 Rifinanziamento della Artigiancassa
  1. Il fondo per il concorso nel  pagamento  degli  interessi  sulle
operazioni  di  credito  a  favore delle imprese artigiane costituito
presso la Cassa per  il  credito  alle  imprese  artigiane  ai  sensi
dell'articolo  37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come sostituito
dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n.  685,  e'  incrementato
della  somma  di lire 100 miliardi per l'anno 1991. Al corrispondente
onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento  iscritto  al
capitolo  9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Aumento del fondo
contributi  interessi  della  Cassa  per  il  credito  alle   imprese
artigiane di cui all'articolo 30 della legge 7 agosto 1982, n. 526".