Art. 18. Rifinanziamento della Artigiancassa 1. Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, e' incrementato della somma di lire 100 miliardi per l'anno 1991. Al corrispondente onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Aumento del fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'articolo 30 della legge 7 agosto 1982, n. 526".