Art. 26. Affidamento di funzioni dirigenziali nell'ANAS 1. Le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 26 marzo 1986, n. 86, gia' prorogate da ultimo dal decreto-legge 10 dicembre 1988, n. 523, convertito dalla legge 10 febbraio 1989, n. 43, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1992. 2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in L. 60.000.000 per l'anno 1990 e in L. 120.000.000 per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede, quanto a L. 125.000.000, a L. 53.000.000, a L. 47.000.000, a L. 40.000.000 e a L. 35.000.000, rispettivamente, a carico degli stanziamenti dei capitoli 101, 102, 103, 124 e 125 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1992. 3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti dal 30 giugno 1990 alla data di entrata in vigore del presente decreto.