Art. 26.
           Affidamento di funzioni dirigenziali nell'ANAS
  1. Le disposizioni di cui all'articolo  17  della  legge  26  marzo
1986,  n.  86, gia' prorogate da ultimo dal decreto-legge 10 dicembre
1988, n. 523, convertito dalla legge 10 febbraio 1989,  n.  43,  sono
ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1992.
  2.  All'onere  derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in
L. 60.000.000 per l'anno 1990 e in L. 120.000.000 per ciascuno  degli
anni  1991  e  1992,  si  provvede,  quanto  a  L.  125.000.000, a L.
53.000.000, a L. 47.000.000, a  L.  40.000.000  e  a  L.  35.000.000,
rispettivamente,  a  carico degli stanziamenti dei capitoli 101, 102,
103, 124 e 125 dello stato di  previsione  della  spesa  dell'Azienda
nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1992.
  3.  Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti dal 30 giugno
1990 alla data di entrata in vigore del presente decreto.