Art. 29. Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione 1. Il periodo temporale di durata del Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, istituito con l'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di attuazione previsto nel comma 4 del suindicato articolo.