Art. 3.
         Termine per l'approvazione di strumenti urbanistici
  1. Il termine massimo di centottanta giorni previsto  dall'articolo
9,  secondo  comma,  del  decreto-legge  10  novembre  1978,  n. 702,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, deve
considerarsi perentorio  e  la  sua  decorrenza  comporta  la  tacita
approvazione  dello  strumento urbanistico adottato con l'esame delle
osservazioni da parte del consiglio comunale.