Art. 30.
                        Teleporto del lavoro
  1. E' differito al 31 dicembre 1992 il termine del 31 dicembre 1991
indicato dall'articolo 12 della legge 20 maggio  1991,  n.  158,  per
quanto  concerne  la  facolta'  di  convenzionamento  con  terzi  per
l'ammodernamento e il potenziamento dei servizi centrali e periferici
del  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di   cui
all'articolo  9,  comma  1,  del  decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.