Art. 30. Teleporto del lavoro 1. E' differito al 31 dicembre 1992 il termine del 31 dicembre 1991 indicato dall'articolo 12 della legge 20 maggio 1991, n. 158, per quanto concerne la facolta' di convenzionamento con terzi per l'ammodernamento e il potenziamento dei servizi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.