Art. 35. Sicurezza e prevenzione incendi nei luoghi di spettacolo e intrattenimento 1. Entro il 31 dicembre 1992 il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, alla emanazione delle norme tecniche organiche e coordinate di prevenzione incendi per i luoghi di spettacolo e intrattenimento, cosi' come individuati dall'articolo 17 della circolare del Ministro dell'interno n. 16 del 15 febbraio 1951, e successive modificazioni. 2. Fino all'emanazione delle norme di cui al comma 1, sono prorogati i termini attualmente previsti per legge o per disposizione amministrativa per l'adeguamento dei luoghi di spettacolo alle norme di sicurezza e prevenzione incendi. 3. Entro la data di cui al comma 1 si provvedera' altresi' ad emanare la disciplina organica dei servizi di vigilanza, da realizzarsi all'interno dell'attivita' e dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.