Art. 35.
                   Sicurezza e prevenzione incendi
             nei luoghi di spettacolo e intrattenimento
  1. Entro il 31 dicembre 1992 il Ministro dell'interno provvede,  ai
sensi del penultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente
della  Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, alla emanazione delle norme
tecniche organiche e coordinate di prevenzione incendi per  i  luoghi
di spettacolo e intrattenimento, cosi' come individuati dall'articolo
17  della  circolare  del Ministro dell'interno n. 16 del 15 febbraio
1951, e successive modificazioni.
  2. Fino  all'emanazione  delle  norme  di  cui  al  comma  1,  sono
prorogati i termini attualmente previsti per legge o per disposizione
amministrativa  per l'adeguamento dei luoghi di spettacolo alle norme
di sicurezza e prevenzione incendi.
  3. Entro la data di cui al  comma  1  si  provvedera'  altresi'  ad
emanare   la   disciplina  organica  dei  servizi  di  vigilanza,  da
realizzarsi  all'interno  dell'attivita'  e  dei  compiti   ispettivi
affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.