Art. 38.
     Modifiche alla legge 13 luglio 1966, n. 559, recante nuovo
          ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato
  1. I limiti di somma fissati dagli articoli 13, 14 e 15 della legge
13 luglio 1966, n. 559, sono triplicati.
  2. A decorrere dal 1 gennaio successivo alla  data  di  entrata  in
vigore  del presente decreto, i limiti stabiliti dal comma 1 potranno
essere aggiornati con cadenza triennale con  decreto  del  Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta del Ministro del tesoro,
sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie  di
operai  ed  impiegati, rilevate dall'Istituto nazionale di statistica
ai fini del calcolo dell'indennita' di contingenza,  intervenute  nel
triennio.