Art. 8. Circolazione dei veicoli "mezzi d'opera" e assimilati 1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 376, e' sostituito dal seguente: " 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 entrano in vigore decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.".