Art. 10. 
                              Sanzioni 
  1. Agli amministratori, ai sindaci e ai  direttori  generali  delle
societa' e degli enti di cui all'art. 1 che  non  si  attengano  alle
disposizioni di cui agli articoli 1, commi 1 e 2, 3, comma 2, 4, 5  e
6 del presente regolamento  nonche'  alle  istruzioni  emanate  dalla
Banca d'Italia nelle materie indicate agli articoli  6,  7  e  8  del
regolamento medesimo, ovvero ostacolino  comunque  l'esercizio  della
funzione di vigilanza, si applicano le sanzioni amministrative di cui
all'art. 87, comma 1, lettera a), del regio  decreto-legge  12  marzo
1936, n. 375, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  marzo
1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni. 
  2.  Si  osservano  in  quanto  applicabili  le  procedure  indicate
dall'art. 7, comma 3,  del  decreto-legge  3  maggio  1991,  n.  143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 18/07/1992,  n.  168
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Note all'art. 10:
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  87, primo comma,
          lettera a), del R.D.L. n.  375/1936,  recante  disposizioni
          per  le  difese  del  risparmio  e  per la disciplina della
          funzione creditizia:
             "Per l'inosservanza delle norme contenute nella presente
          legge sono applicabili le seguenti pene pecuniarie:
               a) fino a lire cinquemila per il  mancato  invio,  nei
          termini  stabiliti, dei bilanci, situazioni, verbali e dati
          da  inviarsi  all'Ispettorato  (ora  alla  Banca  d'Italia,
          n.d.r.)  e  per l'inosservanza delle altre norme prescritte
          dagli articoli 31, 37 e 42".
             A norma dell'art. 3, comma  2,  della  legge  17  aprile
          1986,  n.  114  (Controllo delle partecipazioni bancarie in
          attuazione della direttiva CEE n. 83/350 del 13 giugno 1983
          in  tema  di  vigilanza  su  base  consolidata  degli  enti
          creditizi)  la  sanzione  pecuniaria di cui alla lettera a)
          soprariportata e' stata elevata nel minimo a lire centomila
          e, nel massimo, a lire dieci milioni.
             - Il comma 3 dell'art. 7 del D.L. n.  143/1991  (per  il
          titolo  si  veda  in  nota  all'art.  2)  prevede che: "Gli
          amministratori, i sindaci  e  i  direttori  generali  degli
          intermediari  di  cui  al  presente  articolo  che  non  si
          attengano alle  istruzioni  emanate  dalla  Banca  d'Italia
          ovvero  ostacolano  comunque  l'esercizio della funzione di
          vigilanza sono puniti a norma dell'art.  87,  primo  comma,
          lettera  a), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n.
          141, e successive modificazioni e integrazioni  (v.  sopra,
          n.d.r.).  Si osservano, in quanto applicabili, le procedure
          stabilite dall'art. 90 del citato  regio  decreto-legge  n.
          375  del  1936.  In caso di ripetute infrazioni puo' essere
          disposta la cancellazione dagli elenchi di cui all'art. 6 e
          al presente articolo".
             L'art. 90 del R.D.L. n.  375/1936  (soprarichiamato)  e'
          cosi' formulato:
             "Art. 90. - Il Capo dell'Ispettorato, sentite le persone
          cui  venne  contestata  l'infrazione e l'azienda di credito
          civilmente responsabile, riferisce  sulle  infrazioni  alle
          disposizioni  della presente legge per l'applicazione delle
          pene pecuniarie di cui agli articoli 87, 88 e 89.
             Il Ministro per le finanze, sulla base dei fatti esposti
          nella relazione dell'Ispettorato, quando ne sia autorizzato
          dal   Comitato   dei   Ministri,   provvede   con   proprio
          provvedimento  contenente le indicazioni di cui all'art. 37
          della legge 7 gennaio 1929, n. 4,  ad  applicare  le  dette
          pene pecuniarie.
             Contro  provvedimento  del  Ministro  per  le finanze e'
          ammesso reclamo alla corte di appello di Roma.  Il  reclamo
          deve  essere  presentato  all'Ispettorato  nel  termine  di
          giorni trenta dalla data di comunicazione del provvedimento
          impugnato. L'ispettorato trasmette il  reclamo  alla  corte
          d'appello insieme con gli atti che vi si riferiscono, e con
          le sue osservazioni.
             La  corte  d'appello,  ad istanza dell'interessato fatta
          nel reclamo, puo' fissare dei termini per la  presentazione
          di  memorie  e documenti:   se occorrono investigazioni uno
          dei consiglieri e' incaricato di eseguirle in via sommaria.
             Il giudizio della corte e' dato in camera di  consiglio,
          sentito  il  pubblico ministero, mediante decreto motivato,
          non soggetto ad alcun gravame.
             Le parti interessate potranno chiedere di essere sentite
          personalmente.
             Copia del decreto e' trasmessa, a cura della cancelleria
          della corte d'appello all'Ispettorato, per l'esecuzione".
             Le funzioni dell'Ispettorato sono attualmente attribuite
          alla Banca d'Italia,  ai  sensi  dell'art.  2  del  decreto
          legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato 17 luglio
          1947, n. 691. La stessa norma ha conferito  al  Governatore
          della Banca d'Italia le attribuzioni gia' spettanti al Capo
          dell'Ispettorato.
             Le  attribuzioni  gia'  spettanti in materia al Ministro
          delle finanze sono devolute al Ministro del tesoro,  mentre
          il    Comitato    dei   Ministri   e'   ora   il   Comitato
          interministeriale per il credito e il risparmio.