Art. 11. Disciplina transitoria 1. Le societa' e gli enti di cui all'art. 1 esercenti l'attivita' alla data di entrata in vigore del presente regolamento procedono entro due anni dalla stessa data alle operazioni di aumento di capitale o del fondo di dotazione eventualmente necessarie ai fini del rispetto della condizione di cui all'art. 1, comma 1, lettera b). 2. I soggetti di cui al comma 1 che, alla data della prima verifica, presentino un rapporto patrimoniale non in linea con il valore minimo stabilito ai sensi dell'art. 8, lettera a), concordano con la Banca d'Italia un dettagliato programma di rientro deliberato dal consiglio di amministrazione od organo statutario equivalente, fermo restando il rispetto del rapporto patrimoniale obbligatorio entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 12 maggio 1992 Il Ministro: CARLI Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1992 Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 359