Art. 11. 
                       Disciplina transitoria 
  1. Le societa' e gli enti di cui all'art. 1  esercenti  l'attivita'
alla data di entrata in vigore  del  presente  regolamento  procedono
entro due anni dalla  stessa  data  alle  operazioni  di  aumento  di
capitale o del fondo di dotazione eventualmente  necessarie  ai  fini
del rispetto della condizione di cui all'art. 1, comma 1, lettera b). 
  2. I soggetti di  cui  al  comma  1  che,  alla  data  della  prima
verifica, presentino un rapporto patrimoniale non  in  linea  con  il
valore minimo stabilito ai sensi dell'art. 8, lettera a),  concordano
con la Banca d'Italia un dettagliato programma di rientro  deliberato
dal consiglio di amministrazione od  organo  statutario  equivalente,
fermo restando il rispetto  del  rapporto  patrimoniale  obbligatorio
entro  due  anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Roma, 12 maggio 1992 
                                                   Il Ministro: CARLI 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI 
  Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1992 
  Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 359