Art. 2. 
              Requisiti di esperienza e di onorabilita' 
  1. Alle societa' e agli enti di cui  all'art.  1  si  applicano  le
disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 6  del  decreto-legge  3
maggio 1991, n. 143, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5
luglio 1991, n.  197.  Le  disposizioni  richiamate  si  applicano  a
decorrere dal sessantesimo giorno successivo  all'entrata  in  vigore
del presente regolamento. 
  2. Agli amministratori, sindaci,  direttori  generali  e  dirigenti
muniti di rappresentanza si applicano altresi' le disposizioni di cui
agli articoli 8, comma 2, e 9 del citato  decreto-legge  n.  143  del
1991. 
  3. Per la verifica dei requisiti, si fa rinvio alle disposizioni di
cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27  giugno
1985, n. 350.