Art. 2. Requisiti di esperienza e di onorabilita' 1. Alle societa' e agli enti di cui all'art. 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 6 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Le disposizioni richiamate si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento. 2. Agli amministratori, sindaci, direttori generali e dirigenti muniti di rappresentanza si applicano altresi' le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 2, e 9 del citato decreto-legge n. 143 del 1991. 3. Per la verifica dei requisiti, si fa rinvio alle disposizioni di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.