Art. 3. 
          Requisiti di onorabilita' della compagine sociale 
  1. Ai partecipanti al  capitale  o  al  fondo  di  dotazione  delle
societa' o degli enti di cui all'art. 1 si applicano le  disposizioni
dell'art. 7 del decreto del Presidente  della  Repubblica  27  giugno
1985, n. 350. 
  2. Ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 9 della legge 4
giugno 1985, n. 281, cosi' come modificato dall'art. 31  della  legge
19 marzo 1990, n. 55, la Banca d'Italia puo' richiedere alle societa'
e agli enti di cui all'art. 1, i nominativi dei soci quali  risultano
dal libro dei soci e dalle comunicazioni  ricevute,  nonche'  dati  e
informazioni sul capitale sociale o fondo di dotazione.