Art. 3. Requisiti di onorabilita' della compagine sociale 1. Ai partecipanti al capitale o al fondo di dotazione delle societa' o degli enti di cui all'art. 1 si applicano le disposizioni dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350. 2. Ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, cosi' come modificato dall'art. 31 della legge 19 marzo 1990, n. 55, la Banca d'Italia puo' richiedere alle societa' e agli enti di cui all'art. 1, i nominativi dei soci quali risultano dal libro dei soci e dalle comunicazioni ricevute, nonche' dati e informazioni sul capitale sociale o fondo di dotazione.