Art. 4. Trasmissione di documenti e atti 1. Le societa' e gli enti di cui all'art. 1 trasmettono alla Banca d'Italia i verbali dell'assemblea dei soci o dell'organo statutario equivalente, ed in particolare quelli riguardanti le variazioni statutarie, entro quindici giorni dalla data della riunione. Trasmettono altresi', con periodicita' biennale, informazioni di carattere organizzativo, secondo le indicazioni comunicate dalla Banca d'Italia.