Art. 4. 
                  Trasmissione di documenti e atti 
  1. Le societa' e gli enti di cui all'art. 1 trasmettono alla  Banca
d'Italia i verbali dell'assemblea dei soci o  dell'organo  statutario
equivalente, ed  in  particolare  quelli  riguardanti  le  variazioni
statutarie,  entro  quindici  giorni  dalla  data   della   riunione.
Trasmettono altresi',  con  periodicita'  biennale,  informazioni  di
carattere organizzativo,  secondo  le  indicazioni  comunicate  dalla
Banca d'Italia.